Legittimazione ad agire - Art. 336
Art. 336 del Codice Civile indica chi può proporre i ricorsi per i provvedimenti sui figli minori (artt. 330-335) e richiede un difensore per genitori e minore.
Legittimazione ad agire (321)(322) I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti, del curatore speciale se già nominato o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. (321)(322) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 . COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 . I genitori e il minore sono assistiti da un difensore. (321)(322) -------------- AGGIORNAMENTO (321) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". -------------- AGGIORNAMENTO (322) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo stabilisce chi ha il diritto di chiedere al giudice i provvedimenti riguardanti i figli minori previsti dagli articoli precedenti (ad esempio la decadenza dalla responsabilità genitoriale, la reintegrazione, o misure contro condotte pregiudizievoli). Possono presentare ricorso: l'altro genitore, i parenti, il curatore speciale se già nominato, e il pubblico ministero. Inoltre, se si tratta di revocare decisioni già prese, anche il genitore direttamente interessato può chiedere la revoca.
I genitori e il minore devono essere assistiti da un difensore. Questo obbligo vale per qualsiasi procedimento che riguardi tali provvedimenti. Attenzione: la norma è stata modificata dal D.Lgs. 149/2022, con decorrenza differenziata a seconda della data di instaurazione del procedimento.
Quando si applica
- Un genitore che vuole chiedere la decadenza dell'altro genitore dalla responsabilità genitoriale per abusi sul figlio.
- Un nonno che segnala al tribunale che suo figlio sta trascurando il nipote e chiede un provvedimento di protezione.
- Il pubblico ministero che, dopo una notizia di reato, propone ricorso per la rimozione del genitore dall'amministrazione dei beni del minore.
- Un curatore speciale già nominato in un procedimento di tutela che chiede di revocare una precedente delibera del giudice tutelare.
- Un genitore che era stato rimosso dall'amministrazione chiede al giudice di revocare quel provvedimento.
Cosa questo articolo non dice
- Questo articolo non elenca i provvedimenti specifici che possono essere chiesti (ad esempio la decadenza o la reintegrazione); quelli sono descritti negli articoli 330-335 del Codice Civile.
- Non regola la procedura del ricorso (termini, forma, notifiche) – quella è disciplinata dal Codice di Procedura Civile.
- Non prevede la possibilità per i servizi sociali o altri enti di essere direttamente legittimati ad agire (possono solo segnalare al pubblico ministero).
- Non si applica ai procedimenti di separazione o divorzio riguardanti l'affidamento dei figli, che sono invece regolati dagli articoli 337-bis e seguenti.
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Questa pagina riporta il testo dell'art. 336 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.