Art. 330 Codice Civile

Decadenza dalla responsabilità genitoriale - Art. 330

Art. 330 c.c.: decadenza dalla responsabilità genitoriale per violazione dei doveri o abuso dei poteri con grave pregiudizio del figlio, e allontanamento.

Testo ufficiale Art. 330 Codice Civile — Italia

Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli. Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 330 del codice civile permette al giudice di togliere a un genitore la responsabilità genitoriale (quella che un tempo si chiamava potestà) quando il genitore non rispetta i doveri verso il figlio, li trascura o usa male i suoi poteri, sempre che il comportamento causi un danno grave al minore.

Il giudice può anche ordinare che il figlio venga allontanato dalla casa familiare o che il genitore (o il convivente) che maltratta o abusa del minore venga allontanato. È una misura estrema, che richiede una situazione di serio pericolo per il minore.

Quando si applica

  • Un genitore picchia ripetutamente il figlio, causandogli lesioni fisiche e psicologiche.
  • Un genitore abbandona il figlio per lunghi periodi senza fornire cure o sostentamento.
  • Un genitore costringe il figlio a mendicare o a compiere reati.
  • Un genitore non porta il figlio dal medico per una malattia grave, mettendone in pericolo la vita.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola la semplice conflittualità tra genitori separati o divorziati: per l'affidamento dei figli in caso di separazione si vedano gli articoli 337-bis e seguenti.
  • Non copre condotte pregiudizievoli non gravi: per situazioni meno gravi il giudice può intervenire con l'articolo 333 (condotta del genitore pregiudizievole ai figli).
  • Non riguarda la cattiva amministrazione dei beni del minore: per quella esistono gli articoli 334 e 335 (rimozione e riammissione dall'amministrazione).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 330 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile