Art. 333 Codice Civile

Provvedimenti per condotta nociva ai figli Art. 333

Se la condotta del genitore è pregiudizievole al figlio senza decadenza ex art. 330, il giudice adotta provvedimenti revocabili in qualsiasi momento.

Testo ufficiale Art. 333 Codice Civile — Italia

Condotta del genitore pregiudizievole ai figli. Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore . Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 333 disciplina i casi in cui il comportamento di uno o di entrambi i genitori reca un pregiudizio al figlio minore, senza però raggiungere la gravità necessaria per la decadenza dalla responsabilità genitoriale prevista dall'articolo 330.

Per tutelare il minore, il giudice ha il potere di adottare le misure ritenute convenienti secondo le circostanze. Tra queste rientrano l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare oppure l'allontanamento del genitore o del convivente autore di maltrattamenti o abusi.

I provvedimenti adottati ai sensi di questa norma sono sempre temporanei e possono essere revocati in qualsiasi momento.

Quando si applica

  • Un convivente del genitore maltratta verbalmente o fisicamente il minore all'interno delle mura domestiche.
  • Un genitore tiene condotte di grave trascuratezza che danneggiano lo sviluppo psicofisico del figlio.
  • Un genitore ostacola l'assistenza medica o scolastica essenziale per il figlio minore.

Cosa questo articolo non dice

  • La perdita totale della responsabilità genitoriale, disciplinata dall'articolo 330.
  • La cattiva gestione o cattiva amministrazione dei beni del minore, regolata dall'articolo 334.
  • L'affidamento e il collocamento dei figli nei procedimenti di separazione o divorzio, disciplinati dall'articolo 337-ter.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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