Art. 337 Codice Civile

Vigilanza del giudice tutelare (Art. 337)

Il giudice tutelare vigila sulle condizioni stabilite dal tribunale per responsabilità genitoriale e amministrazione beni.

Testo ufficiale Art. 337 Codice Civile — Italia

Vigilanza del giudice tutelare. Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'amministrazione dei beni.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 337 del Codice Civile attribuisce al giudice tutelare il compito di vigilare sul rispetto delle condizioni che il tribunale ha stabilito in materia di responsabilità genitoriale e di amministrazione dei beni del minore.

Il giudice tutelare non decide le condizioni, ma ne controlla l'osservanza. Le condizioni possono riguardare, ad esempio, limitazioni all'esercizio della responsabilità genitoriale o obblighi di rendicontazione sull'amministrazione dei beni.

Questa disposizione si inserisce nel quadro delle norme a tutela dei minori, in particolare dopo la separazione o il divorzio dei genitori, quando il tribunale fissa le modalità di affidamento e gestione del patrimonio.

Quando si applica

  • Un genitore deve presentare periodicamente un rendiconto delle spese sostenute per il figlio; il giudice tutelare verifica che il rendiconto sia presentato nei termini.
  • Il tribunale ha stabilito che il genitore non possa alienare beni immobili del minore senza autorizzazione; il giudice tutelare controlla che tale divieto sia rispettato.
  • Dopo la separazione, il tribunale ha disposto che il figlio risieda prevalentemente con la madre; il giudice tutelare vigila sul rispetto di tale disposizione.
  • Il tribunale ha affidato l'amministrazione dei beni del minore a un terzo; il giudice tutelare monitora la corretta gestione.

Cosa questo articolo non dice

  • La possibilità di chiedere al giudice tutelare di modificare le condizioni stabilite dal tribunale (tale competenza è di altri articoli, come l'art. 333).
  • La facoltà di denunciare il genitore inadempiente direttamente al giudice tutelare (l'iniziativa spetta ai soggetti legittimati ai sensi dell'art. 336).
  • L'applicazione automatica a tutti i genitori (la vigilanza opera solo se il tribunale ha espressamente stabilito delle condizioni).
  • La competenza del giudice tutelare a decidere sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 330).

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