Apertura della tutela dei minori: Art. 343
La tutela si apre presso il tribunale dove il minore ha la sede principale dei propri interessi, quando entrambi i genitori sono deceduti o impediti.
Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la patria potestà, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore. 223 Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.(111)(112a) ------------------ AGGIORNAMENTO (111) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ------------------ AGGIORNAMENTO (112a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ------------------ AGGIORNAMENTO (223) Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 56, comma 1) che "1. Al primo comma dell'articolo 343 del codice civile le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce le condizioni e il luogo in cui si apre la tutela per un minore. La tutela si attiva quando entrambi i genitori sono deceduti oppure quando non possono esercitare la responsabilità genitoriale per impedimenti legali o di fatto.
La competenza appartiene al tribunale del circondario dove il minore ha il centro principale dei suoi affari e interessi. Se il tutore cambia domicilio trasferendosi in un altro circondario, la tutela può essere trasferita presso il nuovo tribunale con un decreto.
Quando si applica
- Un minore rimane orfano di entrambi i genitori a causa di un evento tragico e si deve avviare la procedura di tutela.
- Entrambi i genitori vengono privati o sospesi dall'esercizio della responsabilità genitoriale con provvedimento giudiziario.
- I genitori del minore si trovano nell'impossibilità di esercitare le loro funzioni genitoriali a causa di incapacità o impedimenti oggettivi.
- Il tutore trasferisce la propria residenza in una provincia diversa e si richiede lo spostamento della tutela al tribunale competente per territorio.
Cosa questo articolo non dice
- La gestione dei figli minori in caso di separazione o divorzio con genitori in vita, regolata dalle norme sull'affidamento.
- I criteri dettagliati per la scelta della persona da nominare come tutore, trattati dagli articoli successivi.
- La misura dell'amministrazione di sostegno per i soggetti maggiorenni.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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