Criteri per la nomina e scelta del tutore - Art. 348
Il giudice tutelare sceglie il tutore del minore prioritariamente tra i designati dai genitori o i parenti prossimi, previo ascolto del minore.
Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la patria potestà. La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. 223 Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti. Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento . In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'art. 147. IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. -------------- AGGIORNAMENTO (223) Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 57, comma 1, lettera a che "al primo comma le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma stabilisce come il giudice tutelare individua la persona a cui affidare la tutela di un minore. La priorità spetta alla persona indicata dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale. La designazione può essere fatta tramite testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Se manca l'indicazione dei genitori, oppure se gravi motivi sconsigliano la nomina della persona designata, la scelta avviene preferibilmente tra gli ascendenti o gli altri parenti prossimi e affini. Prima di nominare il tutore, il giudice deve disporre l'ascolto del minore che abbia compiuto dodici anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento.
In ogni caso, la scelta deve cadere su una persona idonea, di condotta ineccepibile e in grado di assicurare al minore l'educazione e l'istruzione necessarie, conformemente a quanto prescritto dall'art. 147.
Quando si applica
- I genitori di un minore sono deceduti e avevano designato per testamento lo zio paterno come tutore.
- Un minore rimane privo di tutela genitoriale senza alcuna designazione scritta e il giudice sceglie il tutore tra la nonna e gli altri parenti prossimi.
- La persona indicata dai genitori non risulta idonea e il giudice individua un diverso parente per gravi motivi.
- Un minore che ha compiuto dodici anni viene convocato dal giudice tutelare per essere ascoltato prima della nomina del tutore.
Cosa questo articolo non dice
- Le modalità concrete di amministrazione dei beni del minore da parte del tutore.
- I presupposti formali per l'apertura della tutela e la verifica dello stato di orfano del minore.
- Le cause di incapacità legale o di dispensa dall'ufficio tutelare.
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