Nomina del tutore e protutore - Art. 346
L'articolo 346 del Codice Civile impone al giudice tutelare di nominare subito il tutore e il protutore non appena riceve notizia del fatto che apre la tutela.
Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo dice che il giudice tutelare deve nominare il tutore e il protutore immediatamente dopo aver saputo del fatto che dà inizio alla tutela. Non c'è un termine fisso: la nomina va fatta "appena avuta notizia". Il giudice non può aspettare.
La tutela si apre quando un minore resta senza genitori o in altre situazioni protette. Il giudice, ricevuta la comunicazione (ad esempio dai parenti o dal comune), deve procedere subito alla nomina. Il protutore è una figura di supporto e controllo.
Quando si applica
- Un bambino perde entrambi i genitori in un incidente e il giudice tutelare, informato, deve nominare subito tutore e protutore.
- Un minore viene abbandonato e il tribunale dei minori segnala il caso al giudice tutelare, che deve agire senza indugio.
- Un ragazzo di sedici anni rimane orfano e il comune notifica l'evento al giudice tutelare per la nomina.
- Un genitore viene dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale e il giudice tutelare deve aprire la tutela nominando tutore e protutore.
- Un minore straniero non accompagnato arriva in Italia e il servizio sociale informa il giudice tutelare, che nomina subito un tutore e un protutore.
Cosa questo articolo non dice
- La scelta della persona specifica da nominare come tutore (regolata dall'art. 348).
- Le cause di incapacità o dispensa dall'ufficio tutelare (artt. 350-353).
- I poteri e doveri del tutore dopo la nomina (art. 357).
- La nomina del protutore in casi particolari (art. 355).
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