Art. 345 Codice Civile

Denunzie al giudice tutelare – Art. 345

Art. 345 Codice Civile: obbligo di denuncia al giudice tutelare entro dieci giorni per ufficiali, notai, parenti e designati; entro quindici per il cancelliere.

Testo ufficiale Art. 345 Codice Civile — Italia

L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni. Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi l'apertura di una tutela. I parenti entro il terzo grado devono denunziare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l'apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denunzia deve essere fatta anche dalla persona designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 345 del Codice Civile indica chi deve informare il giudice tutelare quando si apre una tutela per un minore. Il giudice tutelare è il magistrato che vigila sulle tutele.

L'ufficiale dello stato civile, il notaio che pubblica un testamento con designazione di tutore, e il cancelliere che deposita decisioni hanno l'obbligo di notizia entro termini precisi. Anche i parenti entro il terzo grado e la persona designata come tutore o protutore devono denunciare il fatto.

I termini sono di dieci giorni dalla conoscenza del fatto per la maggior parte dei soggetti, mentre il cancelliere ha quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito. La denuncia va fatta al giudice tutelare.

Quando si applica

  • Un ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione di morte di una persona che lascia figli minori: deve informare il giudice tutelare entro dieci giorni.
  • Un notaio pubblica un testamento che nomina un tutore: entro dieci giorni dalla pubblicazione deve avvisare il giudice.
  • Un cancelliere deposita una sentenza che apre una tutela: ha quindici giorni per dare notizia al giudice tutelare.
  • Un parente (fino al terzo grado) apprende che si è aperta una tutela: deve denunciarlo entro dieci giorni.
  • Una persona viene designata come tutore o protutore: ha dieci giorni dalla notizia per denunciare la designazione.

Cosa questo articolo non dice

  • Non stabilisce i requisiti per essere nominato tutore (v. artt. 346-348).
  • Non disciplina i poteri e doveri del tutore dopo la nomina (v. artt. 349 ss.).
  • Non prevede sanzioni per chi non effettua la denuncia nei termini.
  • Non riguarda situazioni in cui il minore ha già un tutore nominato dal testamento senza necessità di ulteriore denuncia.

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