Art. 344 Codice Civile

Funzioni e poteri del giudice tutelare - Art. 344

L'articolo 344 del Codice Civile stabilisce che il giudice tutelare vigila su tutele e curatele e puo' richiedere l'aiuto di enti pubblici.

Testo ufficiale Art. 344 Codice Civile — Italia

Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.(111) 112a Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni. ------------------ AGGIORNAMENTO (111) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ------------------ AGGIORNAMENTO (112a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 344 assegna al giudice tutelare la funzione generale di vigilanza e controllo sulle tutele e sulle curatele istituite presso ciascun tribunale. Questo magistrato assicura che la protezione delle persone prive in tutto o in parte della capacita di agire venga esercitata nel rispetto delle norme.

Per svolgere le proprie mansioni assistenziali e di vigilanza, la norma consente al giudice tutelare di richiedere il supporto della pubblica amministrazione e degli enti territoriali che perseguono finalita coerenti con la tutela dei soggetti fragili.

Quando si applica

  • Vigilanza periodica sull'operato svolto dal tutore nominato per un minore rimasto senza genitori.
  • Richiesta di intervento ai servizi sociali del Comune per valutare le condizioni di vita di una persona tutelata.
  • Controllo generale della regolare gestione curatelare nei confronti di un soggetto inabilitato.

Cosa questo articolo non dice

  • Nomina o scelta della persona specifica da designare come tutore.
  • Apertura formale della procedura di tutela.
  • Decisioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli in caso di separazione dei genitori.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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