Art. 407 Codice Civile

Procedura amministrazione di sostegno - Art. 407

L'art. 407 c.c. disciplina il ricorso per l'amministrazione di sostegno, l'ascolto del beneficiario, gli accertamenti medici e la presenza del PM.

Testo ufficiale Art. 407 Codice Civile — Italia

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il procedimento per istituire l'amministrazione di sostegno inizia con un ricorso da depositare davanti al giudice tutelare. Questo atto deve contenere i dati anagrafici e la dimora abituale del beneficiario, le ragioni della tutela e le informazioni note sui familiari e conviventi.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona interessata, recandosi se necessario nel luogo in cui si trova, come un ospedale o una residenza assistenziale. Durante l'istruttoria, il giudice valuta i bisogni e le richieste del beneficiario e può disporre, anche di propria iniziativa, accertamenti medici e altre prove utili.

Nel processo interviene obbligatoriamente il pubblico ministero. La mancata comparizione dei soggetti informati non impedisce al giudice di decidere sul ricorso, e i provvedimenti adottati possono essere modificati o integrati in ogni tempo.

Quando si applica

  • Un figlio presenta ricorso per il genitore anziano specificando la dimora abituale e le informazioni sui parenti.
  • Il giudice tutelare si reca presso la struttura di ricovero del beneficiario per ascoltarlo personalmente.
  • Il giudice ordina d'ufficio una consulenza medica per accertare le condizioni mentali o fisiche del soggetto.
  • Un familiare chiede al giudice di modificare il decreto di nomina per adeguarlo alle nuove esigenze della persona.

Cosa questo articolo non dice

  • L'individuazione dei soggetti legittimati a presentare il ricorso (regolata dall'articolo 406).
  • La scelta della persona da nominare come amministratore (prevista dall'articolo 408).
  • La determinazione degli atti che il beneficiario conserva la capacità di compiere (disciplinata dall'articolo 409).

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