Revoca dell'amministrazione di sostegno - Art. 413
L'Art. 413 regola la revoca dell'amministrazione di sostegno su istanza o d'ufficio per inidoneità, con possibilità di avviare interdizione o inabilitazione.
Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La revoca dell'amministrazione di sostegno può essere chiesta dal beneficiario, dall'amministratore, dal pubblico ministero o da altri soggetti indicati nell'articolo 406. La richiesta deve essere motivata e presentata al giudice tutelare, che decide dopo aver raccolto informazioni e disposto eventuali accertamenti.
Il giudice può anche dichiarare d'ufficio la cessazione dell'amministrazione se questa non è più idonea a tutelare pienamente il beneficiario. In tal caso, se ritiene che la persona debba essere interdetta o inabilitata, ne informa il pubblico ministero affinché promuova il relativo giudizio.
L'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o curatore provvisorio oppure con la dichiarazione di interdizione o inabilitazione.
Quando si applica
- Il beneficiario si è ripreso e chiede al giudice di revocare l'amministrazione perché non ne ha più bisogno.
- L'amministratore di sostegno nota che il beneficiario necessita di una protezione più forte e chiede al giudice di valutare l'interdizione.
- Il pubblico ministero, durante un controllo, scopre che l'amministrazione non protegge adeguatamente il beneficiario e presenta istanza di revoca.
- Un familiare (soggetto di cui all'art. 406) chiede la sostituzione dell'amministratore perché non adempie ai suoi doveri.
Cosa questo articolo non dice
- La revoca automatica dell'amministrazione per semplice richiesta del beneficiario senza motivazione (serve un'istanza motivata al giudice).
- La sostituzione dell'amministratore senza una decisione del giudice (è necessaria l'istanza e il provvedimento del giudice tutelare).
- La possibilità di revocare l'amministrazione di sostegno per passare direttamente a interdizione o inabilitazione senza passare dal giudice (è il giudice che decide e informa il pubblico ministero).
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