Scelta dell'amministratore di sostegno - Art. 408
Art. 408 Codice Civile: scelta dell'amministratore di sostegno, priorità a coniuge o convivente, designazione anticipata dal beneficiario.
La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 408 del Codice Civile regola la scelta dell'amministratore di sostegno, la persona che assiste un adulto incapace di provvedere ai propri interessi. La selezione deve avvenire esclusivamente nell'interesse del beneficiario.
Il beneficiario può designare il proprio futuro amministratore con atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza di designazione o per gravi motivi, il giudice tutelare nomina un amministratore diverso con decreto motivato, dando preferenza al coniuge non legalmente separato, al convivente stabile, ai genitori, ai figli, ai fratelli, ai parenti entro il quarto grado, o alla persona designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Non possono essere nominati amministratori gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Il giudice può anche chiamare all'incarico un'altra persona idonea o uno dei soggetti indicati nel Titolo II del codice, se opportuno.
Quando si applica
- Una persona anziana con demenza senile ha bisogno di un amministratore di sostegno; il giudice nomina il coniuge convivente.
- Un giovane con disabilità intellettiva designa suo fratello come futuro amministratore mediante scrittura privata autenticata.
- Un operatore di una struttura di assistenza non può essere nominato amministratore di sostegno di un ospite che assiste.
- In assenza di parenti idonei, il giudice nomina un amministratore di sostegno professionale o un ente del Titolo II.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo non disciplina la revoca dell'amministratore di sostegno, che è regolata dall'art. 413.
- Non elenca i doveri specifici dell'amministratore, trattati dall'art. 410.
- Non riguarda la nomina di un tutore per minori, ma solo l'amministrazione di sostegno per adulti (si veda art. 414 e seguenti per interdizione).
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