Art. 406 Codice Civile

Chi può chiedere l'amministrazione di sostegno (Art. 406)

Soggetti legittimati: il beneficiario (anche minore, interdetto o inabilitato) e art. 417. Obbligo di segnalazione per i responsabili sanitari e sociali.

Testo ufficiale Art. 406 Codice Civile — Italia

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417. Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo elenca chi può presentare richiesta per l'amministrazione di sostegno. Il primo legittimato è lo stesso beneficiario, anche se è minorenne, interdetto o inabilitato. Inoltre, possono farlo i soggetti indicati dall'articolo 417 (di solito familiari stretti, il coniuge, il pubblico ministero, ecc.).

Se la richiesta riguarda una persona già interdetta o inabilitata, deve essere presentata insieme alla domanda di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione, davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali che hanno in cura o assistono la persona, se vengono a conoscenza di fatti che rendono opportuna l'apertura della procedura, hanno l'obbligo di proporre il ricorso al giudice tutelare (articolo 407) o almeno di informare il pubblico ministero.

Quando si applica

  • Una persona anziana con demenza che decide da sola di chiedere l'amministrazione di sostegno per sé.
  • Un figlio che presenta ricorso per il padre affetto da una malattia degenerativa, rientrando tra i soggetti dell'articolo 417.
  • Un medico di un reparto ospedaliero che, constatando che un paziente privo di capacità di intendere e volere non ha chi lo assista, segnala la situazione al pubblico ministero.
  • Una persona interdetta che vuole passare all'amministrazione di sostegno: il suo ricorso deve includere anche la richiesta di revoca dell'interdizione.

Cosa questo articolo non dice

  • Non definisce quali siano i requisiti per essere beneficiario dell'amministrazione di sostegno (ciò è regolato dall'articolo 404).
  • Non stabilisce gli effetti dell'amministrazione di sostegno sulla capacità di agire del beneficiario (articolo 409).
  • Non disciplina la durata dell'incarico dell'amministratore (articolo 405).
  • Non elenca le cause di revoca dell'amministrazione di sostegno (articolo 413).

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