Art. 424 Codice Civile

Tutela dell'interdetto e curatela inabilitato - Art. 424

Norme tutela minori e curatela minori emancipati si applicano a interdetti e inabilitati, e nomine provvisorie ex art.419. Scelta secondo art.408.

Testo ufficiale Art. 424 Codice Civile — Italia

Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati. Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'art. 419. Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio. Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408 .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo stabilisce che le regole sulla tutela dei minori valgono anche per la tutela degli interdetti (persone dichiarate incapaci dal giudice). Le regole sulla curatela dei minori emancipati valgono per la curatela degli inabilitati (persone con capacità parzialmente limitata).

Le stesse regole si applicano anche quando il giudice nomina un tutore provvisorio per chi è in attesa di interdizione (interdicendo) o un curatore provvisorio per chi è in attesa di inabilitazione (inabilitando), secondo l'articolo 419. Per l'interdicendo non si nomina un protutore provvisorio.

Nella scelta del tutore o del curatore, il giudice tutelare deve preferire la persona più idonea, tra i soggetti e con i criteri indicati nell'articolo 408.

Quando si applica

  • Una persona viene dichiarata interdetta dal tribunale: il giudice nomina un tutore seguendo le stesse regole previste per i minori.
  • Una persona viene dichiarata inabilitata: il giudice nomina un curatore applicando le norme sulla curatela dei minori emancipati.
  • Durante il procedimento di interdizione, prima della sentenza definitiva, il giudice nomina un tutore provvisorio per l'interdicendo.
  • Un giudice sceglie come tutore dell'interdetto il fratello maggiore, preferendolo ad altri candidati in base ai criteri dell'articolo 408.
  • Un inabilitato ha bisogno di un curatore per compiere atti di straordinaria amministrazione: il curatore è scelto secondo le stesse norme dei minori emancipati.

Cosa questo articolo non dice

  • Questo articolo non stabilisce chi può essere interdetto o inabilitato (lo fanno gli articoli 414 e 415).
  • Non elenca gli atti che l'interdetto o l'inabilitato possono compiere (disciplinati dall'articolo 427).
  • Non regola la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione (articolo 429).
  • Non tratta della capacità di intendere e volere per atti compiuti da persona incapace (articolo 428).

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