Esame obbligatorio e provvedimenti provvisori - Art. 419
Esame obbligatorio dell'interdicendo o inabilitando. Il giudice può nominare consulente, disporre mezzi istruttori, e nominare tutore o curatore provvisorio.
Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando. Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni. Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando. 146 -------------- AGGIORNAMENTO (146) La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile , prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale"."
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Prima di dichiarare una persona interdetta o inabilitata, il giudice è obbligato a esaminarla personalmente. Durante l'esame può farsi assistere da un consulente tecnico, ad esempio uno psichiatra.
Il giudice può anche disporre d'ufficio tutti gli accertamenti utili, interrogare i parenti stretti e raccogliere informazioni. Dopo l'esame, se lo ritiene opportuno, nomina un tutore provvisorio per l'interdicendo o un curatore provvisorio per l'inabilitando, in attesa della decisione definitiva.
Quando si applica
- Un familiare chiede l'interdizione di un anziano con demenza; il giudice deve prima esaminare l'anziano personalmente.
- Un giovane con grave disturbo psichico viene sospettato di essere incapace; il giudice nomina uno psichiatra come consulente tecnico per l'esame.
- Durante il procedimento di inabilitazione, il giudice interroga i parenti prossimi per raccogliere informazioni sulla condotta dell'inabilitando.
- Dopo l'esame, il giudice nomina un tutore provvisorio per proteggere l'interdicendo in attesa della decisione finale.
- Il giudice ordina d'ufficio una perizia medica per valutare le condizioni dell'inabilitando.
Cosa questo articolo non dice
- Questa norma non stabilisce i criteri per decidere se una persona è interdetta o inabilitata; quelle condizioni sono negli artt. 414 e 415.
- Non elenca gli atti che l'interdetto o inabilitato non può compiere; quelli sono nell'art. 427.
- Non disciplina la revoca dell'interdizione o inabilitazione; quella è regolata dall'art. 429.
- Non riguarda la nomina del tutore o curatore definitivo; quella è disciplinata dagli artt. 424 e seguenti.
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