Esercizio impresa commerciale da inabilitato - Art. 425
L'inabilitato può continuare l'impresa commerciale solo se autorizzato dal giudice tutelare, eventualmente con nomina di un institore.
L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal giudice tutelare. L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore.
- (146) (321) 322 -------------- AGGIORNAMENTO (146) La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile , prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale"." -------------- AGGIORNAMENTO (321) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". -------------- AGGIORNAMENTO (322) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 425 riguarda chi è stato dichiarato inabilitato, cioè una persona con capacità di agire limitata per legge. Questa persona può proseguire la gestione di un'impresa commerciale soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione del giudice tutelare.
Il giudice può subordinare l'autorizzazione alla nomina di un institore, un direttore generale che diriga l'impresa per conto dell'inabilitato. Senza autorizzazione, l'inabilitato non può legalmente continuare l'esercizio dell'impresa.
Quando si applica
- Un commerciante viene inabilitato per problemi di salute mentale e vuole mantenere aperto il suo negozio.
- Un imprenditore inabilitato che gestisce una società di ristorazione deve chiedere al giudice tutelare di continuare l'attività.
- Il figlio di un inabilitato, che già gestiva l'impresa come institore, cerca l'autorizzazione per conto del padre.
- Un giudice tutelare nomina un institore per supervisionare l'impresa di un inabilitato quando autorizza la continuazione.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda l'inizio di una nuova impresa da parte dell'inabilitato (occorre invece la nomina di un curatore o altra procedura).
- Non si applica all'inabilitato che svolge un'attività professionale non commerciale, come avvocato o medico.
- Non disciplina le conseguenze della mancata autorizzazione (sono trattate all'articolo 427).
- Non stabilisce come ottenere la revoca dell'inabilitazione (articolo 429).
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