Art. 449 Codice Civile

Tenuta dei registri dello stato civile – Art. 449

L'art. 449 c.c. dispone che i registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune secondo la legge sull'ordinamento dello stato civile.

Testo ufficiale Art. 449 Codice Civile — Italia

I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 449 del codice civile impone a ogni comune italiano di tenere i registri dello stato civile. Questi registri sono i documenti ufficiali in cui vengono annotati nascite, matrimoni, morti, cittadinanza e altri eventi che riguardano lo stato civile delle persone.

La norma rinvia alla legge sull'ordinamento dello stato civile per le regole dettagliate su come i registri devono essere organizzati e gestiti. Non stabilisce quindi il contenuto specifico di tali registri, ma solo l'obbligo di tenerli in ogni comune.

Quando si applica

  • Un neonato viene dichiarato all'ufficio di stato civile del comune di nascita, che deve registrare l'evento nel registro delle nascite.
  • Due persone si sposano in un comune e l'ufficiale di stato civile annota il matrimonio nel registro dei matrimoni.
  • Una persona muore e il comune di decesso registra il decesso nel registro delle morti.
  • Un cittadino acquista una cittadinanza straniera e il comune di residenza deve aggiornare il registro della cittadinanza.
  • Un comune rilascia un certificato di nascita basandosi sui dati contenuti nel registro dello stato civile.

Cosa questo articolo non dice

  • Questo articolo non stabilisce il valore probatorio dei registri dello stato civile, che è disciplinato dall'articolo 451.
  • Non regola le modalità di pubblicità dei registri, oggetto dell'articolo 450.
  • Non prevede sanzioni per la mancata tenuta dei registri, né le procedure per la rettifica degli atti (articolo 455).
  • Non determina le conseguenze della mancanza o distruzione dei registri, trattate dall'articolo 452.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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