Tenuta dei registri dello stato civile – Art. 449
L'art. 449 c.c. dispone che i registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune secondo la legge sull'ordinamento dello stato civile.
I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 449 del codice civile impone a ogni comune italiano di tenere i registri dello stato civile. Questi registri sono i documenti ufficiali in cui vengono annotati nascite, matrimoni, morti, cittadinanza e altri eventi che riguardano lo stato civile delle persone.
La norma rinvia alla legge sull'ordinamento dello stato civile per le regole dettagliate su come i registri devono essere organizzati e gestiti. Non stabilisce quindi il contenuto specifico di tali registri, ma solo l'obbligo di tenerli in ogni comune.
Quando si applica
- Un neonato viene dichiarato all'ufficio di stato civile del comune di nascita, che deve registrare l'evento nel registro delle nascite.
- Due persone si sposano in un comune e l'ufficiale di stato civile annota il matrimonio nel registro dei matrimoni.
- Una persona muore e il comune di decesso registra il decesso nel registro delle morti.
- Un cittadino acquista una cittadinanza straniera e il comune di residenza deve aggiornare il registro della cittadinanza.
- Un comune rilascia un certificato di nascita basandosi sui dati contenuti nel registro dello stato civile.
Cosa questo articolo non dice
- Questo articolo non stabilisce il valore probatorio dei registri dello stato civile, che è disciplinato dall'articolo 451.
- Non regola le modalità di pubblicità dei registri, oggetto dell'articolo 450.
- Non prevede sanzioni per la mancata tenuta dei registri, né le procedure per la rettifica degli atti (articolo 455).
- Non determina le conseguenze della mancanza o distruzione dei registri, trattate dall'articolo 452.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 449 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.