Art. 451 Codice Civile

Forza probatoria degli atti di stato civile - Art. 451

Forza probatoria degli atti di stato civile: fanno prova fino a querela di falso; dichiarazioni fino a prova contraria; indicazioni estranee senza valore.

Testo ufficiale Art. 451 Codice Civile — Italia

Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto. Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria. Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 451 stabilisce il valore probatorio degli atti dello stato civile (nascita, matrimonio, morte, ecc.). Ciò che l'ufficiale pubblico attesta di aver visto o compiuto fa piena prova fino a quando non venga proposta una querela di falso, cioè una denuncia penale di falsità. Le dichiarazioni rese dalle persone presenti all'atto (ad esempio, i dichiaranti) fanno fede fino a prova contraria: possono essere contestate con qualsiasi mezzo di prova. Le indicazioni che non riguardano il contenuto essenziale dell'atto (come annotazioni accessorie) non hanno alcun valore giuridico.

Quando si applica

  • Un certificato di nascita riporta la data di nascita del bambino: quella data è considerata vera finché non si presenta querela di falso.
  • In un atto di matrimonio gli sposi dichiarano di non essere già sposati: questa dichiarazione è presunta vera, ma può essere smentita da prove contrarie.
  • Un certificato di morte riporta la causa del decesso fornita da un familiare: tale dichiarazione è contestabile con qualsiasi prova.
  • Un atto di nascita contiene una nota sulla professione dei genitori: quella indicazione, estranea all'atto, non ha valore probatorio.
  • Una persona vuole impugnare la data di nascita sul proprio certificato: deve avviare una querela di falso, non basta una semplice prova contraria.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina la validità di altri documenti pubblici, come contratti notarili o sentenze.
  • Non stabilisce che tutte le informazioni in un atto siano inoppugnabili: le dichiarazioni dei comparenti possono essere superate da prove contrarie.
  • Non prevede che le indicazioni estranee possano essere utilizzate come prova in giudizio.
  • Non riguarda la rettifica degli atti dello stato civile, che è disciplinata dall'articolo 455.

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