Forza probatoria degli atti di stato civile - Art. 451
Forza probatoria degli atti di stato civile: fanno prova fino a querela di falso; dichiarazioni fino a prova contraria; indicazioni estranee senza valore.
Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto. Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria. Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 451 stabilisce il valore probatorio degli atti dello stato civile (nascita, matrimonio, morte, ecc.). Ciò che l'ufficiale pubblico attesta di aver visto o compiuto fa piena prova fino a quando non venga proposta una querela di falso, cioè una denuncia penale di falsità. Le dichiarazioni rese dalle persone presenti all'atto (ad esempio, i dichiaranti) fanno fede fino a prova contraria: possono essere contestate con qualsiasi mezzo di prova. Le indicazioni che non riguardano il contenuto essenziale dell'atto (come annotazioni accessorie) non hanno alcun valore giuridico.
Quando si applica
- Un certificato di nascita riporta la data di nascita del bambino: quella data è considerata vera finché non si presenta querela di falso.
- In un atto di matrimonio gli sposi dichiarano di non essere già sposati: questa dichiarazione è presunta vera, ma può essere smentita da prove contrarie.
- Un certificato di morte riporta la causa del decesso fornita da un familiare: tale dichiarazione è contestabile con qualsiasi prova.
- Un atto di nascita contiene una nota sulla professione dei genitori: quella indicazione, estranea all'atto, non ha valore probatorio.
- Una persona vuole impugnare la data di nascita sul proprio certificato: deve avviare una querela di falso, non basta una semplice prova contraria.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina la validità di altri documenti pubblici, come contratti notarili o sentenze.
- Non stabilisce che tutte le informazioni in un atto siano inoppugnabili: le dichiarazioni dei comparenti possono essere superate da prove contrarie.
- Non prevede che le indicazioni estranee possano essere utilizzate come prova in giudizio.
- Non riguarda la rettifica degli atti dello stato civile, che è disciplinata dall'articolo 455.
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