Divieto di annotazioni non autorizzate su atti Art. 453
Un'annotazione su un atto dello stato civile già registrato è consentita solo se stabilita dalla legge o ordinata da un giudice.
Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
I registri dello stato civile contengono gli atti ufficiali relativi a eventi fondamentali della vita, come la nascita, il matrimonio e la morte. Una volta che un atto è stato iscritto, l'ufficiale di stato civile non può aggiungere note, rettifiche o integrazioni di propria iniziativa né su semplice richiesta informale degli interessati.
Qualsiasi modifica o aggiunta successiva, chiamata annotazione, richiede una base legale esplicita. Questo significa che l'annotazione può essere eseguita esclusivamente nei casi espressamente previsti da una norma di legge oppure quando viene ordinata da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Quando si applica
- La richiesta di trascrivere a margine dell'atto di matrimonio l'avvenuta separazione o il divorzio.
- L'inserimento di una nota di cambio nome o cognome a seguito di un decreto autorizzativo.
- La domanda rivolta al Comune per aggiungere un'annotazione privata di chiarimento su un vecchio atto di nascita.
- L'aggiunta dell'annotazione di riconoscimento di un figlio sull'atto di nascita già iscritto.
Cosa questo articolo non dice
- La correzione di un errore materiale di scrittura presente nell'atto, regolata dalle procedure di rettificazione (Art. 455).
- La ricostruzione di registri smarriti o distrutti, disciplinata separatamente (Art. 452).
- Le regole sulla consultazione pubblica dei registri e il rilascio dei certificati (Art. 450).
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