Efficacia della sentenza di rettificazione – Art. 455
La sentenza di rettificazione non può essere opposta a chi non ha chiesto la rettifica o non è stato parte o regolarmente chiamato.
La sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 455 del Codice Civile stabilisce che la sentenza con cui il giudice rettifica un atto di stato civile (ad esempio un errore nel cognome o nella data di nascita) non può essere usata contro persone che non hanno partecipato al processo. Per essere vincolati dalla rettifica, bisogna averla chiesta, essere stati parti in giudizio o essere stati regolarmente chiamati. Chi non rientra in queste categorie non subisce gli effetti della sentenza.
La norma riguarda la cosiddetta efficacia soggettiva della sentenza. Essa impedisce che un terzo estraneo al processo veda modificato il proprio status senza essere stato ascoltato. In pratica, la rettifica vale solo per chi era presente o è stato invitato a difendersi.
Quando si applica
- Una persona chiede la rettifica del proprio cognome; il vicino di casa che non ha partecipato al giudizio non può essere costretto a riconoscere la nuova grafia se non è stato chiamato.
- In una causa di rettifica del sesso, il coniuge che non è stato citato regolarmente non è vincolato dalla sentenza.
- L'ufficiale di stato civile deve aggiornare i registri solo per le persone coinvolte nel giudizio di rettifica.
- Un erede che non ha partecipato al processo di rettifica dello stato civile del defunto non può essere obbligato a rispettare la rettifica.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda la rettifica di errori materiali in contratti o atti privati.
- Non dice nulla su come si chiede la rettifica o sui termini processuali.
- Non copre l'efficacia della sentenza tra le parti stesse, che è pacifica.
- Non disciplina le conseguenze successive come il cambio dei documenti di identità.
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