Acquisto dell'eredità con accettazione (Art. 459)
L'eredità si acquista solo con l'accettazione del chiamato. L'accettazione ha effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione.
L'eredità si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 459 stabilisce il principio fondamentale per l'acquisto dell'eredità: l'eredità si acquista solo con l'accettazione del chiamato. L'accettazione è l'atto con cui il chiamato manifesta la volontà di diventare erede. Fino all'accettazione, il chiamato non è ancora erede e non ha la titolarità dei beni ereditari.
L'effetto dell'accettazione è retroattivo: una volta accettata, l'eredità si considera acquistata fin dal momento dell'apertura della successione, cioè dal momento della morte del de cuius. Ciò significa che l'erede è considerato tale sin dall'inizio, come se avesse sempre avuto i diritti e gli obblighi relativi all'eredità.
Quando si applica
- Dopo la morte di una persona, il figlio chiamato all'eredità presenta una dichiarazione di accettazione presso un notaio: da quel momento è erede e l'eredità è acquisita.
- Un chiamato accetta l'eredità un anno dopo la morte del de cuius; l'accettazione retroagisce, quindi l'erede ha diritto ai frutti prodotti dai beni ereditari dall'apertura della successione.
- Se il chiamato non accetta mai l'eredità, l'eredità non viene acquistata e altri chiamati possono subentrare secondo le regole della delazione.
Cosa questo articolo non dice
- Le forme di accettazione (espressa, tacita, con beneficio d'inventario) non sono disciplinate da questo articolo.
- I termini entro cui accettare l'eredità non sono previsti da questo articolo.
- La rinuncia all'eredità non è regolata da questo articolo.
- Gli effetti dell'accettazione sui debiti ereditari non sono trattati in questo articolo.
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