Quando e dove si apre la successione - Art. 456
L'articolo 456 del codice civile stabilisce che la successione si apre al momento della morte e nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La successione ereditaria si apre automaticamente al momento della morte del defunto. L'articolo 456 del codice civile indica che l'apertura avviene nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. Il domicilio è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, diverso dalla semplice residenza anagrafica.
Questo dato è essenziale per stabilire il tribunale competente e la legge applicabile alla successione. Dall'apertura della successione decorrono i termini per l'accettazione dell'eredità e per la rinuncia.
Quando si applica
- Una persona muore nella sua casa di villeggiatura, ma il suo ultimo domicilio era nella città dove viveva abitualmente: la successione si apre in quella città.
- Il defunto aveva due residenze, una in Italia e una all'estero: la successione si apre nel luogo in cui aveva il centro dei suoi interessi.
- Una persona muore senza testamento: la successione si apre comunque al momento della morte e nel luogo dell'ultimo domicilio.
- Il defunto era un militare deceduto in missione all'estero: la successione si apre nel suo ultimo domicilio in Italia.
- Un cittadino italiano residente all'estero muore: la successione si apre nel luogo dell'ultimo domicilio, che potrebbe essere all'estero se lì aveva il centro dei suoi interessi.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo 456 non stabilisce chi sono gli eredi o come si divide l'eredità; queste sono regolate dall'articolo 457 sulla delazione dell'eredità.
- Non disciplina la capacità di succedere, trattata dall'articolo 462.
- Non indica i termini per accettare l'eredità, che sono previsti dall'articolo 459.
- Non riguarda i poteri del chiamato prima dell'accettazione, che sono disciplinati dall'articolo 460.
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