Accettazione tacita dell'eredità - Art. 476
Accettazione tacita: l'atto del chiamato che presuppone la volontà di accettare e che non potrebbe compiere se non come erede.
L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 476 del Codice Civile definisce l'accettazione tacita dell'eredità. Si verifica quando il chiamato all'eredità compie un atto che, per sua natura, può essere compiuto solo da un erede e che dimostra inequivocabilmente la volontà di accettare.
Il 'chiamato all'eredità' è la persona che ha diritto di accettare o rinunciare all'eredità. L'atto deve essere tale che il chiamato non avrebbe il diritto di compierlo se non nella qualità di erede. Ad esempio, vendere un bene dell'eredità o riscuotere crediti del defunto sono atti che implicano accettazione.
Questa forma di accettazione non richiede una dichiarazione formale, ma si desume dal comportamento. È distinta dall'accettazione espressa (art. 475) e da quella col beneficio d'inventario (art. 484).
Quando si applica
- Un erede vende un immobile appartenente al defunto.
- Un erede dona un oggetto di valore ereditato a un terzo.
- Un erede riscuote un credito che il defunto vantava verso un debitore.
- Un erede paga con propri fondi un debito del defunto, agendo come erede.
- Un erede accetta la consegna di un bene ereditario da parte di un terzo che lo deteneva.
Cosa questo articolo non dice
- La semplice presa di possesso dei beni ereditari senza ulteriori atti (disciplinata dagli artt. 485-487).
- La rinuncia all'eredità (art. 478).
- L'accettazione espressa (art. 475).
- L'accettazione col beneficio d'inventario (art. 484).
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