Art. 482: Impugnazione accettazione per violenza o dolo
Art. 482 c.c.: impugnazione accettazione eredità per violenza o dolo. Prescrizione: cinque anni dalla cessazione della violenza o dalla scoperta del dolo.
L'accettazione dell'eredità si può impugnare quando è effetto di violenza o di dolo. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 482 del Codice Civile permette di impugnare l'accettazione dell'eredità quando questa è stata ottenuta con violenza o con dolo. La violenza è una minaccia o una coercizione fisica; il dolo è un inganno o una frode che induce la persona ad accettare.
L'azione per impugnare l'accettazione deve essere proposta entro cinque anni. Il termine decorre dal giorno in cui la violenza è cessata o dal giorno in cui il dolo è stato scoperto. Se il termine scade, l'accettazione diventa definitiva.
Questa norma si applica sia all'accettazione espressa (art. 475) sia a quella tacita (art. 476). Non riguarda l'impugnazione per errore, che è regolata dall'articolo 483.
Quando si applica
- Un erede viene minacciato con un'arma per fargli accettare l'eredità.
- Un parente presenta un falso bilancio dell'eredità per nascondere debiti, inducendo l'erede ad accettare.
- Un testamentario costringe fisicamente un erede a firmare l'accettazione davanti a un notaio.
- Un erede scopre dopo tre anni che l'accettazione è stata ottenuta con documenti falsi.
- Un erede viene tenuto segregato fino a quando non accetta l'eredità.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica agli errori di valutazione dell'eredità (art. 483).
- Non si applica alle accettazioni fatte da minori o interdetti senza autorizzazione (art. 471).
- Non si applica alle accettazioni con beneficio d'inventario (art. 484).
- Non si applica alla rinuncia all'eredità (art. 478).
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