Art. 494 Codice Civile

Decadenza dal beneficio d'inventario (Art. 494)

L'erede perde il beneficio d'inventario se ha omesso in mala fede beni ereditari o ha denunciato passività inesistenti nell'inventario.

Testo ufficiale Art. 494 Codice Civile — Italia

Dal beneficio d'inventario decade l'erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredità, o che ha denunziato in mala fede, nell'inventario stesso, passività non esistenti.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo disciplina la decadenza dal beneficio d'inventario. Il beneficio d'inventario permette all'erede di accettare l'eredità con responsabilità limitata, separando i propri beni da quelli ereditari.

Se l'erede, in mala fede, omette di denunciare nell'inventario beni appartenenti all'eredità o denuncia passività inesistenti, decade dal beneficio. La decadenza comporta la perdita della limitazione di responsabilità: l'erede risponde dei debiti ereditari anche con i propri beni personali.

L'articolo richiede la mala fede, cioè la consapevole volontà di ingannare o nascondere. Non si applica a errori o omissioni involontarie.

Quando si applica

  • Un erede omette deliberatamente di elencare un quadro di valore nell'inventario per evitare che venga usato per pagare i creditori.
  • Un erede include nell'inventario un debito falso verso un amico, per ridurre l'attivo netto e sottrarre beni ai creditori.
  • Un erede nasconde un conto corrente bancario intestato al defunto e non lo denuncia nell'inventario.
  • Un erede denuncia come passività un debito già estinto dal defunto, al fine di aumentare le passività apparenti.
  • Un erede omette di indicare un immobile di proprietà del defunto, sperando di appropriarsene senza che i creditori lo scoprano.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre omissioni o infedeltà commesse senza dolo (in buona fede), per le quali potrebbe applicarsi l'art. 483 sull'impugnazione per errore.
  • Non riguarda la mancata redazione dell'inventario entro i termini (art. 485 e seguenti) o la responsabilità per cattiva amministrazione (art. 491).
  • Non si applica a chi non ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario (art. 484).
  • Non disciplina le conseguenze penali delle falsità nell'inventario, che sono regolate dal codice penale.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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