Decadenza dal beneficio d'inventario (Art. 494)
L'erede perde il beneficio d'inventario se ha omesso in mala fede beni ereditari o ha denunciato passività inesistenti nell'inventario.
Dal beneficio d'inventario decade l'erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredità, o che ha denunziato in mala fede, nell'inventario stesso, passività non esistenti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo disciplina la decadenza dal beneficio d'inventario. Il beneficio d'inventario permette all'erede di accettare l'eredità con responsabilità limitata, separando i propri beni da quelli ereditari.
Se l'erede, in mala fede, omette di denunciare nell'inventario beni appartenenti all'eredità o denuncia passività inesistenti, decade dal beneficio. La decadenza comporta la perdita della limitazione di responsabilità: l'erede risponde dei debiti ereditari anche con i propri beni personali.
L'articolo richiede la mala fede, cioè la consapevole volontà di ingannare o nascondere. Non si applica a errori o omissioni involontarie.
Quando si applica
- Un erede omette deliberatamente di elencare un quadro di valore nell'inventario per evitare che venga usato per pagare i creditori.
- Un erede include nell'inventario un debito falso verso un amico, per ridurre l'attivo netto e sottrarre beni ai creditori.
- Un erede nasconde un conto corrente bancario intestato al defunto e non lo denuncia nell'inventario.
- Un erede denuncia come passività un debito già estinto dal defunto, al fine di aumentare le passività apparenti.
- Un erede omette di indicare un immobile di proprietà del defunto, sperando di appropriarsene senza che i creditori lo scoprano.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre omissioni o infedeltà commesse senza dolo (in buona fede), per le quali potrebbe applicarsi l'art. 483 sull'impugnazione per errore.
- Non riguarda la mancata redazione dell'inventario entro i termini (art. 485 e seguenti) o la responsabilità per cattiva amministrazione (art. 491).
- Non si applica a chi non ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario (art. 484).
- Non disciplina le conseguenze penali delle falsità nell'inventario, che sono regolate dal codice penale.
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