Rendimento del conto dell'erede - Art. 496
L'erede è obbligato a rendere conto della propria amministrazione ai creditori e legatari. Questi possono chiedere al giudice di fissare un termine all'erede.
L'erede ha l'obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all'erede.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo impone all'erede l'obbligo di presentare un rendiconto della sua gestione del patrimonio ereditario a favore dei creditori del defunto e dei legatari (coloro che hanno ricevuto un lascito specifico).
Il rendiconto deve mostrare le entrate, le uscite e lo stato dei beni. I creditori e i legatari hanno il diritto di esigere che l'erede renda conto e, se necessario, possono ottenere dall'autorità giudiziaria la fissazione di un termine entro cui l'erede deve adempiere.
Questa norma si colloca nel quadro della successione con beneficio d'inventario, ma si applica anche all'erede puro e semplice che abbia accettato l'eredità.
Quando si applica
- Un erede gestisce l'eredità per mesi senza fornire alcun rendiconto ai creditori, che vogliono sapere come sono stati impiegati i beni.
- Un legatario sospetta che l'erede abbia utilizzato per sé somme spettanti al legato e chiede un conto dettagliato.
- Un creditore del defunto, ignaro della situazione patrimoniale, chiede al giudice di fissare un termine all'erede per presentare il rendiconto.
- Più eredi coeredi: uno di essi gestisce l'eredità e gli altri vogliono un rendiconto della sua amministrazione.
- Un creditore necessita del rendiconto per calcolare l'importo che può pretendere sull'asse ereditario.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo non stabilisce le conseguenze per omissioni o inesattezze nell'inventario – tali ipotesi sono disciplinate dall'art. 494.
- Non regola la procedura di liquidazione dell'eredità in caso di opposizione – trattata dagli artt. 498 e seguenti.
- Non attribuisce il diritto di ottenere il pagamento diretto dai beni ereditari – il pagamento è regolato dall'art. 495.
- Non definisce la responsabilità dell'erede per cattiva amministrazione – tale responsabilità è prevista dall'art. 491.
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