Art. 497 Codice Civile

Mora dell'erede nel rendere conto - Art. 497

Art. 497: L'erede non può essere costretto a pagare con i propri beni se non in mora per il conto. Dopo la liquidazione, solo fino al debito.

Testo ufficiale Art. 497 Codice Civile — Italia

L'erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo. Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce che l'erede che ha accettato con beneficio d'inventario non può essere obbligato a pagare con i propri beni personali finché non è stato costituito in mora per non aver presentato il conto. La mora è la condizione di ritardo colpevole nell'adempimento dell'obbligo di rendere il conto.

Dopo che il conto è stato liquidato, cioè approvato e definito, l'erede può essere costretto a pagare con i propri beni solo fino all'importo di cui risulta debitore secondo il conto stesso. Oltre tale limite, la sua responsabilità personale è esclusa.

Quando si applica

  • Un erede ritarda la presentazione del conto ai creditori; questi lo mettono in mora e poi chiedono il pagamento con i suoi beni personali.
  • Dopo la liquidazione del conto, un creditore tenta di pignorare beni personali dell'erede per un debito superiore a quanto risultante dal conto.
  • L'erede viene costituito in mora dal tribunale per presentare il conto, ma non lo fa; i creditori possono allora aggredire i suoi beni personali.
  • Un erede ha già pagato tutti i debiti ereditari con i beni dell'eredità, ma un creditore pretende il pagamento dai suoi beni personali: l'articolo limita tale pretesa.

Cosa questo articolo non dice

  • Non determina l'importo del debito ereditario; ciò è stabilito dalla liquidazione del conto.
  • Non si applica agli eredi che hanno accettato l'eredità senza beneficio d'inventario (responsabilità illimitata).
  • Non disciplina la procedura per la presentazione del conto, regolata dall'art. 496.
  • Non concede ai creditori il diritto di chiedere la liquidazione dell'eredità; tale diritto è disciplinato dagli artt. 498 e seguenti.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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