Liquidazione con più eredi: Art. 504
Con più eredi beneficiari, ciascuno può avviare la liquidazione ma deve convocare gli altri davanti al notaio; i coeredi assenti sono rappresentati dal notaio.
Se vi sono più eredi con beneficio d'inventario, ciascuno può promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti. I coeredi che non si presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando più eredi hanno accettato l'eredità con beneficio d'inventario, ciascuno di loro può iniziare la liquidazione dei beni per pagare i creditori. Per farlo, deve convocare tutti gli altri coeredi davanti al notaio, entro il termine che lo stesso notaio ha fissato per la dichiarazione dei crediti.
Se un coerede non si presenta all'appuntamento, il notaio lo rappresenta durante la liquidazione. Questo evita che l'assenza di uno blocchi la procedura. La norma si applica solo quando ci sono più eredi che hanno accettato con beneficio d'inventario.
Quando si applica
- Due fratelli ereditano un appartamento con beneficio d'inventario; uno vuole vendere subito, l'altro è all'estero e non risponde. Il primo convoca il fratello davanti al notaio; se non si presenta, il notaio lo rappresenta.
- Tre coeredi beneficiari non riescono a mettersi d'accordo sulla liquidazione. Uno di loro promuove la procedura e convoca gli altri davanti al notaio, rispettando il termine per la dichiarazione dei crediti.
- Un coerede ignora la convocazione del notaio; la liquidazione prosegue comunque con il notaio che agisce per suo conto.
- Il notaio fissa un termine per la dichiarazione dei crediti; durante la liquidazione, i coeredi assenti sono rappresentati dal notaio per tutte le fasi successive.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina la liquidazione quando c'è un solo erede (art. 503).
- Non stabilisce le modalità di pagamento dei creditori e legatari (art. 502).
- Non regola il termine entro cui la liquidazione deve essere completata (art. 500).
- Non riguarda la decadenza dal beneficio d'inventario per omissioni o infedeltà (art. 494 e art. 505).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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