Art. 520 Codice Civile

Divieto di rinuncia parziale o condizionata Art. 520

La rinunzia all'eredità sottoposta a condizione, a termine o fatta solo per una quota è priva di qualsiasi effetto e viene considerata nulla dall'Art. 520.

Testo ufficiale Art. 520 Codice Civile — Italia

È nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La rinunzia all'eredità è l'atto formale con cui il chiamato rifiuta la possibilità di subentrare nel patrimonio del defunto. L'articolo stabilisce il principio di indivisibilità della rinunzia: il rifiuto deve riguardare l'eredità nella sua interezza e non può essere sottoposto a limitazioni.

È espressamente stabilita la nullità per la rinunzia fatta a condizione (subordinata al verificarsi di un evento futuro), a termine (con un'efficacia limitata nel tempo) oppure parziale (riferita soltanto a una quota o a singoli beni del compendio ereditario). L'atto nullo non produce alcun effetto giuridico.

Non è quindi consentito operare una selezione tra gli elementi attivi e passivi del patrimonio: chi sceglie di rinunziare non può trattenere per sé determinati beni ed escludere i debiti.

Quando si applica

  • Il chiamato dichiara di voler rifiutare i debiti del defunto ma di voler mantenere la proprietà dell'abitazione.
  • Un erede sottoscrive un atto di rinunzia condizionando la sua efficacia al versamento di una somma da parte degli altri coeredi.
  • Un chiamato dichiara di rinunziare all'eredità soltanto per un certo periodo di tempo.
  • Un erede dichiara di rinunziare esclusivamente alla quota relativa ai beni mobili, accettando quella relativa agli immobili.

Cosa questo articolo non dice

  • Le modalità formali da seguire per rendere valida la dichiarazione di rinunzia, disciplinate dall'articolo 519.
  • La possibilità e i limiti per revocare una rinunzia già effettuata, materia regolata dall'articolo 525.
  • Le tutele spettanti ai creditori del rinunziante che subiscono un danno dal rifiuto dell'eredità, previste dall'articolo 524.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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