Divieto di rinuncia parziale o condizionata Art. 520
La rinunzia all'eredità sottoposta a condizione, a termine o fatta solo per una quota è priva di qualsiasi effetto e viene considerata nulla dall'Art. 520.
È nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La rinunzia all'eredità è l'atto formale con cui il chiamato rifiuta la possibilità di subentrare nel patrimonio del defunto. L'articolo stabilisce il principio di indivisibilità della rinunzia: il rifiuto deve riguardare l'eredità nella sua interezza e non può essere sottoposto a limitazioni.
È espressamente stabilita la nullità per la rinunzia fatta a condizione (subordinata al verificarsi di un evento futuro), a termine (con un'efficacia limitata nel tempo) oppure parziale (riferita soltanto a una quota o a singoli beni del compendio ereditario). L'atto nullo non produce alcun effetto giuridico.
Non è quindi consentito operare una selezione tra gli elementi attivi e passivi del patrimonio: chi sceglie di rinunziare non può trattenere per sé determinati beni ed escludere i debiti.
Quando si applica
- Il chiamato dichiara di voler rifiutare i debiti del defunto ma di voler mantenere la proprietà dell'abitazione.
- Un erede sottoscrive un atto di rinunzia condizionando la sua efficacia al versamento di una somma da parte degli altri coeredi.
- Un chiamato dichiara di rinunziare all'eredità soltanto per un certo periodo di tempo.
- Un erede dichiara di rinunziare esclusivamente alla quota relativa ai beni mobili, accettando quella relativa agli immobili.
Cosa questo articolo non dice
- Le modalità formali da seguire per rendere valida la dichiarazione di rinunzia, disciplinate dall'articolo 519.
- La possibilità e i limiti per revocare una rinunzia già effettuata, materia regolata dall'articolo 525.
- Le tutele spettanti ai creditori del rinunziante che subiscono un danno dal rifiuto dell'eredità, previste dall'articolo 524.
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