Effetti e retroattività della rinunzia: Art. 521
La rinunzia all'eredità ha effetto retroattivo: il rinunziante è come mai chiamato, ma può tenere donazioni e legati nei limiti della disponibile.
Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Chi rinunzia all'eredità viene considerato dalla legge come se non fosse mai stato chiamato a succedere. La rinunzia opera infatti con effetto retroattivo fin dal momento dell'apertura della successione, cancellando l'acquisto della qualità di erede.
Il rinunziante può comunque trattenere le donazioni ricevute dal defunto quando era in vita o pretendere i legati disposti in suo favore nel testamento. Questa possibilità sussiste nei limiti del valore della porzione disponibile del patrimonio ereditario, salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.
Quando si applica
- Un figlio rinuncia all'eredità del padre sommerso dai debiti per evitare che i creditori si rivalgano sul proprio patrimonio.
- Un chiamato all'eredità rinuncia alla sua quota ma decide di trattenere l'immobile che il defunto gli aveva donato in vita.
- Un erede decide di non accettare l'eredità ma chiede comunque di ricevere il quadro che il testatore gli ha lasciato a titolo di legato.
Cosa questo articolo non dice
- La forma e le modalità con cui rendere la dichiarazione solenne di rinunzia.
- Le condizioni necessarie per revocare la rinunzia all'eredità già effettuata.
- L'impugnazione della rinunzia proposta dai creditori personali del rinunziante.
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