Devoluzione della quota rinunziata: Art. 523
In una successione testamentaria, se un erede rinuncia, la sua quota va ai sostituti, ai rappresentanti, per accrescimento ai coeredi o agli eredi legittimi.
Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell'art. 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell'art. 677.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un erede chiamato per testamento rinunzia all'eredità, occorre stabilire la destinazione della quota rifiutata. La norma stabilisce una sequenza precisa di regole per individuare chi subentra nella titolarità di tali beni.
In prima battuta occorre verificare se il testatore ha previsto una sostituzione nel testamento. Se la sostituzione manca e non opera la rappresentazione in favore dei discendenti, si applica l'accrescimento tra coeredi a norma dell'art. 674.
Qualora non vi siano neppure i presupposti per l'accrescimento della quota tra i coeredi testamentari, la porzione dell'erede rinunziante si devolve infine agli eredi legittimi a norma dell'art. 677.
Quando si applica
- Un zio nomina tre nipoti nel testamento e uno di loro rinuncia all'eredità in assenza di sostituti designati.
- Il testatore dispone una quota di beni a un amico che rifiuta l'eredità e il testamento non prevede chi debba subentrare.
- Un erede testamentario rinuncia alla propria quota e occorre stabilire se questa accresca la quota degli altri coeredi o vada ai parenti legittimi.
Cosa questo articolo non dice
- La devoluzione della quota in una successione priva di testamento.
- Le forme, le modalità e la dichiarazione necessaria per effettuare la rinunzia all'eredità.
- L'impugnazione della rinunzia da parte dei creditori del chiamato al fine di soddisfarsi sui beni ereditari.
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