Accrescimento nella successione legittima: Art. 522
Nelle successioni legittime, la quota di chi rinunzia si accresce agli altri coeredi, salvo il diritto di rappresentazione e l'ultimo comma dell'art. 571.
Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 571. Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando si apre una successione legittima — cioè senza testamento — e uno dei chiamati decide di rinunziare all'eredità, la sua quota si distribuisce tra gli altri eredi che concorrono con lui. Questo meccanismo di espansione delle quote altrui si chiama accrescimento.
L'accrescimento non opera se trova applicazione la rappresentazione, che fa subentrare i discendenti del rinunziante nella sua posizione, oppure se si applica la regola dell'ultimo comma dell'art. 571.
Se il rinunziante è l'unico chiamato del suo grado e non vi sono soggetti che subentrano per rappresentazione, l'intera eredità si devolve ai parenti che sarebbero stati chiamati se egli fosse mancato.
Quando si applica
- Un erede chiamato insieme ad altri fratelli rinunzia all'eredità e non ha figli: la sua quota si aggiunge a quella degli altri fratelli.
- Un parente rinunzia all'eredità lasciando dei figli, i quali subentrano al suo posto per rappresentazione invece di far accrescere le quote altrui.
- L'unico parente chiamato a succedere per legge rinunzia e l'eredità passa ai parenti del grado successivo.
Cosa questo articolo non dice
- Rinunzia all'eredità in presenza di un testamento, disciplinata dall'art. 523.
- Forma e modalità con cui dichiarare la rinunzia, regolate dall'art. 519.
- Revoca della rinunzia all'eredità già effettuata, prevista dall'art. 525.
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