Revoca della rinunzia all'eredità - Art. 525
Il chiamato che ha rinunciato può accettare l'eredità finché non è prescritto, purché non sia già stata acquistata da altro chiamato, salvi diritti terzi.
Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La rinunzia all'eredità non è definitiva. Il chiamato che ha rinunziato può ancora accettare l'eredità, purché il diritto di accettare non sia prescritto (cioè non siano passati i termini di legge).
Tuttavia, non può farlo se un altro chiamato ha già accettato l'eredità. Inoltre, i diritti acquistati da terzi sui beni ereditari rimangono protetti: se dopo la rinunzia un terzo ha comprato un bene dell'eredità, l'accettazione successiva non lede quel diritto.
Quando si applica
- Tizio rinuncia all'eredità del padre, ma dopo un anno scopre che il patrimonio è più grande del previsto; nessun altro chiamato ha ancora accettato, quindi Tizio può revocare la rinunzia.
- Caio rinuncia all'eredità, ma l'unico altro chiamato (Sempronio) accetta subito; Caio non può più revocare la rinunzia.
- Un terzo acquista un immobile dall'eredità dopo la rinunzia di Mevia; se Mevia poi accetta, il diritto dell'acquirente resta valido.
- Passano dieci anni dalla morte e nessuno ha accettato l'eredità; il diritto di accettare si prescrive, quindi la rinunzia non può più essere revocata (prescrizione non disciplinata da questo articolo).
- Un chiamato rinuncia, poi un altro chiamato rinuncia a sua volta; finché nessuno ha accettato, il primo può ancora revocare.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda la possibilità di rinunciare all'eredità già accettata (disciplinata altrove).
- Non stabilisce i termini per dichiarare la rinunzia (v. art. 519).
- Non riguarda l'impugnazione della rinunzia per vizi del consenso (v. art. 526).
- Non disciplina la devoluzione dell'eredità in caso di rinunzia (v. artt. 522-523).
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