Art. 540 Codice Civile

Riserva a favore del coniuge (Art. 540)

Riserva al coniuge la metà del patrimonio del defunto, salvo concorso con figli (art. 542), più diritti di abitazione e uso sui mobili della casa familiare.

Testo ufficiale Art. 540 Codice Civile — Italia

Riserva a favore del coniuge. A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli . -------------- AGGIORNAMENTO (30) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 30 aprile 1973, n. 50 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1973, n. 119), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, "in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , degli artt. 545 e 546 del codice civile e, conseguentemente, degli artt. 538, 539 e 540 dello stesso codice nelle parti in cui fanno richiamo ai predetti artt. 545 e 546".

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 540 del Codice Civile stabilisce che il coniuge superstite ha diritto a una quota di riserva pari alla metà del patrimonio dell'altro coniuge defunto. Questa quota può variare se ci sono figli, come previsto dall'articolo 542.

In ogni caso, al coniuge spettano anche i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano, purché la casa e i mobili fossero di proprietà del defunto o in comunione. Tali diritti vengono prima soddisfatti con la porzione disponibile (quella che il defunto poteva liberamente lasciare), e se questa non basta, con la quota di riserva del coniuge e, se necessario, con quella dei figli.

La disposizione è stata modificata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 1973, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle parti richiamanti gli articoli 545 e 546, oggi abrogati. Il testo attuale si applica senza quei riferimenti.

Quando si applica

  • Un coniuge muore senza figli: l'altro coniuge ha diritto alla metà dell'eredità più la casa familiare e i mobili.
  • Un coniuge muore lasciando un figlio: le quote sono determinate dall'art. 542, ma il coniuge conserva i diritti di abitazione e uso.
  • Il defunto ha testato a favore di un estraneo, ma la casa familiare era di sua proprietà: il coniuge può rivendicare i diritti sulla casa prima sulla porzione disponibile, poi sulla propria riserva.
  • La casa familiare era in comproprietà tra i coniugi: il sopravvissuto ha diritto di abitazione su tutta la casa, non solo sulla quota del defunto.
  • Il coniuge superstite continua a usare i mobili della casa, anche se formalmente non ne era comproprietario.

Cosa questo articolo non dice

  • La divisione dei beni in caso di separazione legale o divorzio: è regolata da altre norme (ad es. art. 548 per il coniuge separato).
  • La quota spettante al coniuge in presenza di figli: non è determinata dall'art. 540 da solo, ma dall'art. 542.
  • L'usufrutto del coniuge superstite: l'art. 540 riserva solo diritti di abitazione e uso, non un usufrutto generale.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 540 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile