Riserva a favore del coniuge separato – Art. 548
Art. 548 – Coniuge separato senza addebito ha gli stessi diritti successori del non separato; con addebito solo assegno vitalizio se alimentato.
Riserva a favore del coniuge separato. Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 548 del Codice Civile stabilisce i diritti successori del coniuge separato. Se la separazione non è stata addebitata al coniuge (cioè non è stato ritenuto responsabile della crisi coniugale), egli conserva gli stessi diritti di un coniuge non separato: può quindi ereditare come legittimario.
Se invece la separazione è stata addebitata al coniuge con sentenza definitiva, il suo diritto è limitato a un assegno vitalizio, ma solo se al momento della morte dell'altro coniuge godeva degli alimenti a carico di quest'ultimo. L'assegno è determinato in base all'entità del patrimonio ereditario e alla qualità e numero degli eredi legittimi, e non può superare l'importo degli alimenti che già riceveva.
La stessa regola si applica quando la separazione è addebitata a entrambi i coniugi.
Quando si applica
- Un coniuge separato consensualmente senza addebito: alla morte dell'altro coniuge eredita la quota di legittima come se non fosse separato.
- Un coniuge separato con addebito a suo carico che al momento della morte riceveva un assegno mensile di alimenti: ha diritto a un assegno vitalizio, calcolato sull'eredità ma non superiore agli alimenti.
- Entrambi i coniugi separati con addebito reciproco: si applica la stessa disciplina del coniuge con addebito, quindi assegno vitalizio se alimentato.
- Un coniuge separato con addebito che non riceveva alimenti: non ha alcun diritto successorio ai sensi di questo articolo.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola i diritti del coniuge separato di fatto (senza separazione legale omologata).
- Non si applica al coniuge divorziato, il cui vincolo coniugale è sciolto.
- Non stabilisce l'importo esatto dell'assegno vitalizio, ma solo i criteri di calcolo (sostanze ereditarie, qualità e numero degli eredi).
- Non riguarda la successione del coniuge separato quando concorrono figli o ascendenti (si vedano gli articoli 542 e 544).
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