Riduzione proporzionale del testamento - Art. 558
In caso di lesione di legittima, le disposizioni testamentarie si riducono proporzionalmente tra eredi e legatari, salvo preferenza espressa dal testatore.
La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari. Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando occorre integrare la quota di riserva spettante ai legittimari, la riduzione delle disposizioni contenute nel testamento avviene in modo proporzionalmente paritario. La legge stabilisce che il taglio percentuale si applica in pari misura sia alle quote attribuite agli eredi sia ai singoli beni o diritti assegnati ai legatari, senza alcuna distinzione o gerarchia tra queste due categorie.
Il testatore può derogare alla regola della riduzione proporzionale dichiarando espressamente nel testamento che una determinata disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre. In questo caso, la disposizione preferita viene intaccata dalla riduzione solo se il valore di tutte le altre disposizioni testamentarie non è sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.
Quando si applica
- Un testamento assegna la quota ereditaria a un parente e un legato a un amico, ledendo la quota riservata al figlio: la riduzione colpisce entrambi i beneficiari nella stessa percentuale.
- Un testatore individua più legatari e la somma dei loro legati eccede la porzione disponibile: ciascun legato viene ridotto in misura proporzionale al suo valore.
- Il testatore specifica che la casa assegnata a un legatario deve essere salvaguardata a preferenza di ogni altra disposizione: la riduzione colpirà prima le quote degli eredi e gli altri legati, intaccando la casa soltanto se gli altri beni non bastano.
Cosa questo articolo non dice
- La riduzione delle donazioni fatte in vita dal defunto, disciplinata dall'articolo 559.
- L'ordine di riduzione delle porzioni spettanti agli eredi legittimi quando si apre la successione senza testamento, regolato dall'articolo 553.
- Le modalità di riduzione fisica o di conguaglio in denaro quando la riduzione riguarda beni immobili, disciplinate dall'articolo 560.
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