Creditori personali: solo frutti – Art. 695
I creditori personali dell'istituito possono agire solo sui frutti dei beni in sostituzione, non sul capitale. Art. 695.
I creditori personali dell'istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 695 del Codice Civile stabilisce che i creditori personali dell'istituito – cioè dell'erede o legatario nominato in una sostituzione (ordinaria o fedecommissaria) – possono aggredire soltanto i frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione. I frutti sono le rendite, i canoni di locazione, gli interessi, i dividendi e ogni altro provento periodico. Il capitale (i beni stessi) rimane intoccabile fino alla devoluzione al sostituito. Questa norma protegge il meccanismo della sostituzione, garantendo che il patrimonio destinato al sostituito non venga disperso dai creditori del primo beneficiario.
Quando si applica
- Un creditore personale dell'istituito tenta di pignorare l'appartamento ereditato in sostituzione fedecommissaria: può ottenere solo l'affitto mensile, non la proprietà.
- Un legatario sostituito ha debiti verso una banca; la banca può pretendere i dividendi delle azioni oggetto di sostituzione, ma non le azioni stesse.
- In una successione con sostituzione ordinaria, i creditori dell'istituito possono sequestrare i canoni di locazione di un terreno ma non il terreno.
- Un istituto indebitato cede i frutti di un fondo in sostituzione per pagare i propri creditori: la norma lo consente, purché resti il capitale.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda i creditori ereditari (quelli del defunto), che agiscono sull'intero asse ereditario prima della sostituzione.
- Non permette ai creditori dell'istituito di agire sui beni dopo la morte dell'istituito: a quel punto i beni passano al sostituito (art. 696).
- Non vieta ai creditori di agire sui frutti: al contrario, li autorizza ma esclusivamente su quelli.
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