Godimento e amministrazione dell'istituito - Art. 693
L'istituito ha godimento e libera amministrazione, può agire in giudizio e fare migliorie. Usufruttuario per analogia. Art. 693.
L'istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli può altresì compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni. All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario. COMMA ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 693 del Codice Civile stabilisce i diritti di chi è nominato come 'istituito' in una sostituzione testamentaria. L'istituito ha il diritto di godere dei beni oggetto della sostituzione e di amministrarli liberamente, senza dover chiedere permessi speciali.
Può inoltre agire in giudizio per tutte le azioni che riguardano quei beni, e può compiere innovazioni che migliorino l'utilizzo dei beni stessi. Per quanto non previsto, si applicano le norme sull'usufruttuario, adattate al caso.
Un comma dell'articolo è stato abrogato dalla legge 151 del 1975, quindi non è più in vigore.
Quando si applica
- Un nipote, nominato istituito in un testamento, può affittare l'appartamento ereditato e riscuotere i canoni.
- L'istituito può citare in giudizio il venditore di un immobile difettoso che appartiene ai beni della sostituzione.
- Decide di installare un ascensore per migliorare l'accesso all'edificio, un'innovazione permessa dall'articolo.
- L'istituito paga le spese di manutenzione ordinaria e le tasse sull'immobile, come farebbe un usufruttuario.
Cosa questo articolo non dice
- L'alienazione (vendita) dei beni della sostituzione non è regolata dall'art. 693, ma dall'art. 694.
- La devoluzione dei beni al sostituito alla morte dell'istituito è disciplinata dall'art. 696.
- I diritti dei creditori personali dell'istituito sono trattati nell'art. 695.
- L'articolo non attribuisce la piena proprietà, ma solo diritti di godimento e amministrazione simili all'usufrutto.
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