Sostituzione fedecommissaria nei legati - Art. 697
Art. 697 Codice Civile: le norme sulla sostituzione fedecommissaria si applicano anche ai legati, estendendo le disposizioni della sezione.
Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 697 del Codice Civile stabilisce che le regole sulla sostituzione fedecommissaria, contenute nella sezione dedicata, valgono anche per i legati. I legati sono disposizioni testamentarie con cui il testatore lascia a qualcuno un bene specifico o una somma di denaro, mentre la sostituzione fedecommissaria impone all'erede o al legatario di conservare il bene per trasmetterlo a un'altra persona.
Questo articolo non introduce una nuova disciplina, ma estende l'ambito di applicazione di quelle già esistenti: se un testatore impone a un legatario l'obbligo di custodire il bene per un successivo beneficiario, le stesse norme previste per l'eredità si applicano al legato.
Quando si applica
- Un testatore lascia in legato un appartamento a Tizio, con l'obbligo di conservarlo per Caio alla morte di Tizio.
- Un legato di un'azienda agricola con clausola di sostituzione fidecommissaria, dove il legatario deve gestirla per poi trasmetterla al figlio.
- Un legato di una collezione di quadri con l'obbligo di non alienarla e di restituirla al nipote dopo la morte del legatario.
- Un testatore lascia a un ente un legato di denaro, ma con l'obbligo di reinvestirlo per un secondo beneficiario dopo un certo periodo.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola la sostituzione ordinaria nei legati, che è disciplinata dall'articolo 691.
- Non riguarda la revocazione del legato per sopravvenienza di figli, prevista dall'articolo 687.
- Non si applica all'usufrutto successivo, che è trattato dall'articolo 698.
- Non copre le facoltà di nomina e sostituzione di cui all'articolo 700.
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