Art. 697 Codice Civile

Sostituzione fedecommissaria nei legati - Art. 697

Art. 697 Codice Civile: le norme sulla sostituzione fedecommissaria si applicano anche ai legati, estendendo le disposizioni della sezione.

Testo ufficiale Art. 697 Codice Civile — Italia

Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 697 del Codice Civile stabilisce che le regole sulla sostituzione fedecommissaria, contenute nella sezione dedicata, valgono anche per i legati. I legati sono disposizioni testamentarie con cui il testatore lascia a qualcuno un bene specifico o una somma di denaro, mentre la sostituzione fedecommissaria impone all'erede o al legatario di conservare il bene per trasmetterlo a un'altra persona.

Questo articolo non introduce una nuova disciplina, ma estende l'ambito di applicazione di quelle già esistenti: se un testatore impone a un legatario l'obbligo di custodire il bene per un successivo beneficiario, le stesse norme previste per l'eredità si applicano al legato.

Quando si applica

  • Un testatore lascia in legato un appartamento a Tizio, con l'obbligo di conservarlo per Caio alla morte di Tizio.
  • Un legato di un'azienda agricola con clausola di sostituzione fidecommissaria, dove il legatario deve gestirla per poi trasmetterla al figlio.
  • Un legato di una collezione di quadri con l'obbligo di non alienarla e di restituirla al nipote dopo la morte del legatario.
  • Un testatore lascia a un ente un legato di denaro, ma con l'obbligo di reinvestirlo per un secondo beneficiario dopo un certo periodo.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola la sostituzione ordinaria nei legati, che è disciplinata dall'articolo 691.
  • Non riguarda la revocazione del legato per sopravvenienza di figli, prevista dall'articolo 687.
  • Non si applica all'usufrutto successivo, che è trattato dall'articolo 698.
  • Non copre le facoltà di nomina e sostituzione di cui all'articolo 700.

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