Diritto alla parte in natura dei beni ereditari - Art. 718
Ogni coerede può chiedere la propria parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità, salve le disposizioni degli articoli successivi (artt. 719-729).
Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 718 del Codice Civile stabilisce il diritto di ciascun coerede di ottenere la propria quota dell'eredità in natura, cioè sotto forma dei beni stessi (mobili o immobili) anziché in denaro. Questo diritto, però, non è assoluto: è subordinato alle norme degli articoli seguenti (dal 719 al 729).
Il termine "in natura" indica che il coerede può pretendere di ricevere fisicamente i beni che compongono la sua parte, come un appartamento, un terreno, un'automobile o un'opera d'arte. L'articolo non specifica come si determini la quota né come si proceda alla divisione; questi aspetti sono disciplinati dagli articoli successivi.
La disposizione va letta insieme all'art. 713 (facoltà di domandare la divisione), che attribuisce a ciascun coerede il diritto di chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria. L'art. 718 ne specifica una modalità: la richiesta di assegnazione in natura, che può essere limitata da esigenze di indivisibilità (art. 720) o dal pagamento dei debiti ereditari (art. 719).
Quando si applica
- Due fratelli ereditano una casa al mare e un'autovettura; uno chiede la casa in natura, l'altro l'auto.
- Tre coeredi di un'azienda agricola: uno dei tre vuole i terreni, gli altri accettano denaro.
- In un'eredità composta da gioielli e denaro, un coerede chiede i gioielli in natura.
- Coeredi di una collezione di opere d'arte: un erede desidera un quadro specifico.
- Eredità con debiti: un coerede chiede un immobile in natura, ma l'art. 719 impone la vendita per pagare i debiti.
Cosa questo articolo non dice
- Il diritto di ottenere la divisione in natura quando il bene è indivisibile (art. 720 e 721).
- Il diritto di pretendere beni in natura senza considerare i debiti ereditari (art. 719).
- Il diritto di esigere beni in natura quando vi sono prelevamenti già effettuati da altri coeredi (art. 725).
- Il diritto di ottenere beni in natura in presenza di collazione (art. 724).
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