Art. 719 Codice Civile

Vendita dei beni per pagamento debiti ereditari - Art. 719

Vendita beni ereditari: all'incanto se coeredi con oltre metà asse concordano; tra condividenti senza pubblicità con consenso unanime salvo opposizione.

Testo ufficiale Art. 719 Codice Civile — Italia

Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell'asse concordano nella necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, si procede alla vendita all'incanto dei beni mobili e, se occorre, di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti. Quando concorre il consenso di tutte le parti, la vendita può seguire tra i soli condividenti e senza pubblicità, salvo che vi sia opposizione dei legatari o dei creditori.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 719 del Codice Civile stabilisce le regole per la vendita dei beni di un'eredità quando servono per pagare i debiti e gli oneri ereditari.

Se i coeredi che rappresentano più della metà dell'eredità sono d'accordo che è necessario vendere, si procede con una vendita all'asta (all'incanto) dei beni mobili. Se il ricavato non basta, si possono vendere anche immobili, ma solo quelli che causano il minor danno agli interessi degli eredi.

Se invece tutti i coeredi sono d'accordo, la vendita può avvenire solo tra di loro, senza bisogno di pubblicità. Questo però non è possibile se un legatario o un creditore dell'eredità si oppone.

Quando si applica

  • Un gruppo di coeredi, titolari di più della metà dell'eredità, decide di vendere all'asta un appartamento per pagare il mutuo del defunto.
  • Tutti i coeredi concordano di vendere tra loro un'auto di famiglia senza pubblicità, ma un creditore dell'eredità si oppone impedendo la vendita privata.
  • Per pagare le spese funerarie, i coeredi con maggioranza vendono gioielli e mobili all'incanto.
  • Un legatario si oppone alla vendita privata tra coeredi di un quadro di valore, temendo che il ricavato non basti a soddisfare il suo legato.
  • I coeredi sono divisi: la maggioranza vuole vendere un terreno per debiti, ma la minoranza preferisce attendere; la maggioranza può procedere all'incanto.

Cosa questo articolo non dice

  • La divisione equa dei beni ereditari tra coeredi (regolata dagli articoli 713 e seguenti).
  • La vendita di beni ereditari disposta dal testatore tramite esecutore testamentario (articoli 708-712).
  • La collazione dei beni ricevuti in vita dal defunto (articolo 724).
  • La stima e la formazione delle porzioni ereditarie (articolo 726).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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