Art. 730 Codice Civile

Divisione ereditaria affidata a notaio - Art. 730

I coeredi possono affidare la divisione ereditaria a un notaio di comune accordo o via tribunale. I disaccordi sono decisi dal giudice.

Testo ufficiale Art. 730 Codice Civile — Italia

Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, col consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina di questo, in mancanza di accordo, è fatta con decreto dal trbunale del luogo dell'aperta successione.(111) 112a Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell'autorità giudiziaria competente, che provvede con unica sentenza. --------------- AGGIORNAMENTO (111) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (112a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando occorre procedere alla divisione dell'eredità e alle relative stime o formazioni delle quote, tutti i coeredi possono concordare di affidare l'insieme di queste operazioni a un notaio.

Se i coeredi desiderano affidarsi a un notaio ma non riescono ad accordarsi sulla scelta del professionista, la nomina viene stabilita dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione con un apposito decreto.

Il notaio non ha poteri per decidere le controversie: se durante lo svolgimento delle operazioni sorgono contestazioni tra i coeredi, queste vengono raccolte e rinviate al giudice competente, che le deciderà tutte insieme con una sola sentenza.

Quando si applica

  • Coeredi che decidono di comune accordo di far preparare il progetto di divisione dei beni ereditari a un notaio.
  • Eredi d'accordo sul ricorrere a un notaio per le stime, ma in disaccordo sulla scelta del singolo professionista.
  • Contestazioni nate davanti al notaio tra i coeredi durante il calcolo o l'assegnazione delle porzioni ereditarie.

Cosa questo articolo non dice

  • La decisione sulle contestazioni tra eredi da parte del notaio (il notaio non giudica, la decisione spetta al tribunale).
  • I criteri per la valutazione e la resa dei conti tra coeredi (disciplinati dagli articoli 723 e 726).
  • Le regole per la gestione degli immobili non divisibili nell'eredità (regolate dall'articolo 720).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 730 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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