Collazione e imputazione dei coeredi - Art. 724
I coeredi devono conferire le donazioni ricevute e imputare alla loro quota i debiti verso il defunto e verso gli altri coeredi nella divisione ereditaria.
I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo, conferiscono tutto ciò che è stato loro donato. Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 724 impone due obblighi nella divisione dell'eredità. I coeredi tenuti alla collazione (secondo le regole del capo II) devono conferire tutto ciò che hanno ricevuto in donazione dal defunto. Inoltre, ogni erede deve imputare alla propria quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso gli altri coeredi per i rapporti di comunione.
La collazione serve a garantire che le donazioni fatte in vita siano considerate nel calcolo delle quote, evitando che un erede benefici due volte. L'imputazione dei debiti riduce la quota spettante all'erede debitore.
Il capo II (articoli da 713 a 735) stabilisce quali eredi sono tenuti alla collazione e le modalità di divisione. L'articolo 724 si limita a enunciare l'obbligo di conferimento e imputazione, senza entrare nel merito della valutazione delle donazioni o della gestione di debiti eccedenti la quota.
Quando si applica
- Un figlio ha ricevuto in vita un appartamento dal padre; alla morte del padre, deve conferire l'appartamento nella divisione con gli altri fratelli.
- Un erede aveva un debito non restituito verso il defunto; tale debito viene imputato alla sua quota ereditaria.
- Durante la comunione ereditaria, un coerede ha anticipato spese per la manutenzione di un bene comune; gli altri coeredi gli devono delle somme, che vengono imputate nella divisione.
- Un coerede ha ricevuto una donazione in denaro di importo significativo; gli altri coeredi pretendono che venga conferita in collazione.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina la valutazione delle donazioni (ad esempio, se vanno stimate al momento della donazione o al momento della divisione) – tale aspetto è regolato da altri articoli del codice.
- Non si applica alle successioni in cui il testatore ha espressamente esonerato dalla collazione.
- Non riguarda i debiti che l'erede ha verso terzi estranei all'eredità, ma solo quelli verso il defunto o verso gli altri coeredi.
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