Come funzionano i prelevamenti ereditari Art. 725
L'articolo 725 regola i prelevamenti nella divisione ereditaria quando un erede ha debiti verso l'eredita o non restituisce in natura i beni donati.
Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell'articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote. I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un erede ha ricevuto in passato beni in donazione e sceglie di addebitarne il valore sulla propria quota anziche restituirli fisicamente, oppure quando deve compensare debiti verso l'eredita, si crea un dislivello tra i coeredi.
Per ripristinare la parita di trattamento prima della stima e della formazione delle porzioni, gli altri coeredi hanno il diritto di prelevare dalla massa ereditaria beni per un valore proporzionale alle rispettive quote.
La norma stabilisce una regola di omogeneita: i beni prelevati dagli altri eredi devono essere, per quanto possibile, della stessa natura e qualita di quelli non conferiti in natura.
Quando si applica
- Un erede ha ricevuto in donazione un appartamento e decide di trattenerlo imputandone il valore alla sua quota, consentendo agli altri eredi di prelevare altri beni immobili dalla massa comune.
- Un coerede ha un debito nei confronti del defunto e la somma viene imputata alla sua quota, permettendo agli altri condividenti di prelevare beni ereditari a compensazione prima del riparto.
- Un figlio ha ricevuto in vita dal genitore quote societarie e sceglie la collazione per imputazione, consentendo ai fratelli di prelevare beni mobili o titoli di pari valore dalla massa.
Cosa questo articolo non dice
- La restituzione effettiva in natura del bene donato alla massa ereditaria, disciplinata dall'articolo 724.
- La vendita dei beni dell'eredita per pagare i debiti lasciati dal defunto verso terzi creditori, regolata dall'articolo 719.
- L'assegnazione o vendita di un immobile non comodamente divisibile, disciplinata dall'articolo 720.
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