Divisione dell'asse applicata alle stirpi - Art. 731
Art. 731 C.C. stabilisce che le norme sulla divisione dell'asse ereditario si applicano anche alle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe.
Le norme sulla divisione dell'intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma estende alle suddivisioni interne di ogni stirpe le stesse regole previste per la divisione dell'intero asse ereditario.
Per 'stirpe' si intende il ramo di discendenti che subentra per rappresentazione, ad esempio i figli di un figlio premorto. Quando una stirpe deve ripartire tra i suoi componenti la quota ricevuta dall'eredità, si applicano gli stessi criteri di stima, formazione delle porzioni, conguagli e attribuzione previsti per la divisione generale.
La norma opera sia nelle divisioni giudiziali sia in quelle volontarie, garantendo uniformità di trattamento a ogni livello di ripartizione.
Quando si applica
- I tre figli di un figlio premorto devono suddividersi la quota spettante al loro ramo: applicano le stesse norme di stima e formazione delle porzioni usate per l'intero patrimonio.
- In una divisione ereditaria tra due fratelli, il ramo di uno di essi (composto da coniuge e due figli) concorda una sub-ripartizione interna seguendo le regole degli articoli 726 e seguenti.
- Un notaio incaricato della divisione deve applicare le medesime disposizioni anche quando una stirpe non raggiunge un accordo e chiede l'intervento del giudice.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina i criteri per la determinazione iniziale delle quote tra gli eredi principali (coperti dagli articoli sulla successione legittima e testamentaria).
- Non modifica le norme sulla collazione (art. 724) o sul diritto di prelazione (art. 732), che restano separati.
- Non si applica a divisioni di beni comuni non ereditari (ad esempio comproprietà tra soci o conviventi).
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