Nullità donazione a tutore o protutore - Art. 779
Art. 779 C.c.: è nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se il conto non è approvato o l'azione estinta.
È nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo. Si applicano le disposizioni dell'art. 599.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La donazione fatta a chi è stato il tutore (o protutore) del donante è nulla se viene fatta prima che il conto della gestione sia stato approvato o prima che sia estinta l'azione per chiedere il rendiconto.
Il conto è il rendiconto che il tutore deve presentare al termine della tutela. L'azione per il rendiconto si estingue, ad esempio, per prescrizione o per rinuncia.
Se la donazione avviene dopo l'approvazione del conto o dopo l'estinzione dell'azione, è valida. Si applicano anche le regole dell'articolo 599, che riguardano la nullità di donazioni a favore di determinate categorie di persone.
Quando si applica
- Un ex minorenne dona un immobile al suo ex tutore senza che il conto della tutela sia stato ancora approvato.
- Il tutore riceve in donazione una somma di denaro dall'ex pupillo mentre è ancora pendente il termine per chiedere il rendiconto.
- Il protutore ottiene una donazione di beni mobili prima che l'azione per il rendiconto della protutela sia estinta.
- La donazione è fatta al tutore dopo che il conto è stato approvato: in questo caso la donazione è valida perché la norma non la vieta.
Cosa questo articolo non dice
- La donazione fatta al tutore durante la tutela (quando è ancora in carica) – non è coperta dall'art. 779, ma potrebbe essere vietata da altre norme sul conflitto di interessi.
- La donazione fatta a un parente del tutore – non è coperta, l'articolo riguarda solo il tutore o protutore.
- La donazione fatta al tutore dopo l'approvazione del conto – è valida, non è coperta dalla nullità.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 779 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.