Art. 779 Codice Civile

Nullità donazione a tutore o protutore - Art. 779

Art. 779 C.c.: è nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se il conto non è approvato o l'azione estinta.

Testo ufficiale Art. 779 Codice Civile — Italia

È nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo. Si applicano le disposizioni dell'art. 599.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La donazione fatta a chi è stato il tutore (o protutore) del donante è nulla se viene fatta prima che il conto della gestione sia stato approvato o prima che sia estinta l'azione per chiedere il rendiconto.

Il conto è il rendiconto che il tutore deve presentare al termine della tutela. L'azione per il rendiconto si estingue, ad esempio, per prescrizione o per rinuncia.

Se la donazione avviene dopo l'approvazione del conto o dopo l'estinzione dell'azione, è valida. Si applicano anche le regole dell'articolo 599, che riguardano la nullità di donazioni a favore di determinate categorie di persone.

Quando si applica

  • Un ex minorenne dona un immobile al suo ex tutore senza che il conto della tutela sia stato ancora approvato.
  • Il tutore riceve in donazione una somma di denaro dall'ex pupillo mentre è ancora pendente il termine per chiedere il rendiconto.
  • Il protutore ottiene una donazione di beni mobili prima che l'azione per il rendiconto della protutela sia estinta.
  • La donazione è fatta al tutore dopo che il conto è stato approvato: in questo caso la donazione è valida perché la norma non la vieta.

Cosa questo articolo non dice

  • La donazione fatta al tutore durante la tutela (quando è ancora in carica) – non è coperta dall'art. 779, ma potrebbe essere vietata da altre norme sul conflitto di interessi.
  • La donazione fatta a un parente del tutore – non è coperta, l'articolo riguarda solo il tutore o protutore.
  • La donazione fatta al tutore dopo l'approvazione del conto – è valida, non è coperta dalla nullità.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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