Art. 813 Codice Civile

Distinzione dei diritti: immobili e mobili – Art. 813

Art. 813: le norme sui beni immobili valgono per i diritti reali immobiliari e azioni; quelle sui mobili per tutti gli altri diritti.

Testo ufficiale Art. 813 Codice Civile — Italia

Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 813 del Codice Civile stabilisce come si applicano le regole sui beni immobili e mobili ai diritti. Le norme che riguardano i beni immobili (come case, terreni) si estendono anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili (ad esempio l'usufrutto su un appartamento) e alle azioni legali relative (come l'azione di rivendica). Allo stesso modo, le norme sui beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti, cioè quelli che non hanno per oggetto beni immobili. Questo vale salvo che una legge specifica disponga diversamente.

La distinzione è importante perché determina quale regime giuridico segue un diritto: se considerato immobiliare o mobiliare, si applicano le corrispondenti regole di circolazione, possesso, usucapione e così via.

Quando si applica

  • Un contratto di compravendita di un diritto di usufrutto su un terreno: le norme sui beni immobili regolano la validità e la forma.
  • La rivendica di una servitù di passaggio su un fondo segue le regole delle azioni immobiliari.
  • La cessione di un credito (diritto personale) è regolata dalle norme sui beni mobili.
  • Un'azione di rivendicazione di un quadro (bene mobile) applica le norme sui mobili.
  • La registrazione di un'ipoteca su un immobile rientra nei diritti reali immobiliari.

Cosa questo articolo non dice

  • Non determina cosa sia un bene immobile o mobile (lo fa l'Art. 812).
  • Non definisce la nozione di diritto reale (disciplinata altrove).
  • Non stabilisce i termini per agire in giudizio (ad esempio Art. 802).
  • Non regola l'acquisto dei frutti (Art. 821).

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