Distinzione tra beni immobili e mobili - Art. 812
Art. 812 distingue beni immobili (suolo, sorgenti, corsi d'acqua, alberi, edifici, costruzioni incorporate) e mobili. I galleggianti ancorati sono immobili.
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 812 del Codice Civile stabilisce cosa si considera bene immobile. Sono immobili il suolo, le sorgenti, i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e ogni costruzione, anche se temporanea, purché incorporata al suolo naturalmente o artificialmente.
Sono considerati immobili anche i mulini, i bagni e altri edifici galleggianti, ma solo se saldamente assicurati alla riva o all'alveo, oppure destinati a essere fissati in modo permanente per la loro utilizzazione.
Tutti i beni che non rientrano in questa definizione sono mobili.
Quando si applica
- Un albero piantato nel giardino di una casa è considerato bene immobile.
- Una casa prefabbricata appoggiata sul terreno senza fondamenta, anche se destinata a rimanere solo qualche anno, è immobile perché costruzione incorporata al suolo.
- Un pontile galleggiante ancorato stabilmente alla riva con catene è reputato immobile ai sensi del secondo comma.
- Un computer portatile su una scrivania è un bene mobile.
- Una sorgente d'acqua naturale che sgorga sul fondo di un terreno è immobile in quanto parte del suolo.
Cosa questo articolo non dice
- La classificazione di navi e aeromobili come beni mobili registrati, regolata da leggi speciali non dall'art. 812.
- La nozione di pertinenze (art. 817) o universalità di mobili (art. 816), che completano la disciplina dei beni.
- La definizione di demanio pubblico (art. 822), che individua beni pubblici per natura o destinazione.
- La distinzione tra diritti reali e personali, oggetto dell'art. 813.
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