Art. 812 Codice Civile

Distinzione tra beni immobili e mobili - Art. 812

Art. 812 distingue beni immobili (suolo, sorgenti, corsi d'acqua, alberi, edifici, costruzioni incorporate) e mobili. I galleggianti ancorati sono immobili.

Testo ufficiale Art. 812 Codice Civile — Italia

Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 812 del Codice Civile stabilisce cosa si considera bene immobile. Sono immobili il suolo, le sorgenti, i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e ogni costruzione, anche se temporanea, purché incorporata al suolo naturalmente o artificialmente.

Sono considerati immobili anche i mulini, i bagni e altri edifici galleggianti, ma solo se saldamente assicurati alla riva o all'alveo, oppure destinati a essere fissati in modo permanente per la loro utilizzazione.

Tutti i beni che non rientrano in questa definizione sono mobili.

Quando si applica

  • Un albero piantato nel giardino di una casa è considerato bene immobile.
  • Una casa prefabbricata appoggiata sul terreno senza fondamenta, anche se destinata a rimanere solo qualche anno, è immobile perché costruzione incorporata al suolo.
  • Un pontile galleggiante ancorato stabilmente alla riva con catene è reputato immobile ai sensi del secondo comma.
  • Un computer portatile su una scrivania è un bene mobile.
  • Una sorgente d'acqua naturale che sgorga sul fondo di un terreno è immobile in quanto parte del suolo.

Cosa questo articolo non dice

  • La classificazione di navi e aeromobili come beni mobili registrati, regolata da leggi speciali non dall'art. 812.
  • La nozione di pertinenze (art. 817) o universalità di mobili (art. 816), che completano la disciplina dei beni.
  • La definizione di demanio pubblico (art. 822), che individua beni pubblici per natura o destinazione.
  • La distinzione tra diritti reali e personali, oggetto dell'art. 813.

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