Art. 817 Codice Civile

Cosa sono le pertinenze e chi le crea Art. 817

L'articolo 817 del Codice Civile definisce le pertinenze come beni destinati in modo durevole al servizio o ornamento di un altro bene dal proprietario.

Testo ufficiale Art. 817 Codice Civile — Italia

Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Una pertinenza è una cosa destinata ad abbellire o a servire un'altra cosa, detta principale, in modo durevole. Non si tratta di una parte essenziale o incorporata nel bene principale, ma di un oggetto distinto legato ad esso da un vincolo economico o funzionale.

Perché esista una pertinenza sono necessari un elemento oggettivo e uno soggettivo. L'elemento oggettivo consiste nel reale e duraturo rapporto di asservimento o ornamento tra i beni. L'elemento soggettivo richiede che la destinazione sia stabilita da chi ha la proprietà o un altro diritto reale sulla cosa principale.

Un uso solo temporaneo o occasionale non è sufficiente a creare un vincolo pertinenziale, così come non può crearlo chi possiede o utilizza il bene principale senza esserne proprietario o titolare di un diritto reale.

Quando si applica

  • Un garage o posto auto destinato al servizio durevole di un appartamento situato nello stesso stabile.
  • Una cantina o soffitta adibita a deposito a servizio dell'abitazione principale.
  • Statue, fontane o vasi ornamentali collocati in modo stazionario nel giardino di una villa.
  • Un capanno per gli attrezzi agricoli posto sul terreno per la lavorazione del fondo stesso.

Cosa questo articolo non dice

  • Cosa accade alla pertinenza se la cosa principale viene venduta o pignorata senza menzionarla (disciplinato dall'Art. 818).
  • I diritti che i terzi avevano già sulla cosa prima che venisse destinata a pertinenza (disciplinati dall'Art. 819).
  • Le parti strutturali ed essenziali di un bene, come le finestre o i mattoni di un edificio.
  • I beni posti al servizio della cosa principale da un semplice inquilino o affittuario senza diritti reali sul bene principale.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 817 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile