Art. 816 Codice Civile

Definizione di universalità di mobili Art. 816

L'articolo 816 definisce l'universalità di mobili come la pluralità di cose appartenenti alla stessa persona con destinazione unitaria e beni separabili.

Testo ufficiale Art. 816 Codice Civile — Italia

È considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria. Le singole cose componenti l'universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'universalità di mobili è un insieme formato da più cose mobili che appartengono alla stessa persona e condivide una destinazione unitaria. Esempi classici sono una biblioteca privata, una collezione di francobolli o un gregge.

Anche se i beni sono uniti da un fine comune, ciascuna cosa mantiene la propria individualità. Il codice precisa infatti che i singoli elementi dell'insieme possono formare oggetto di distinti atti o rapporti giuridici, come la vendita di un solo libro o la donazione di un singolo quadro.

Quando si applica

  • La gestione o la vendita unitaria di una biblioteca di libri appartenente a un solo proprietario
  • Il trasferimento di un gregge o di una mandria appartenente alla medesima persona
  • La vendita separata di un singolo francobollo o quadro facente parte di una collezione complessiva

Cosa questo articolo non dice

  • I beni immobili e le cose appartenenti a proprietari differenti
  • Le pertinenze, ossia i beni destinati in modo durevole al servizio di un altro bene, disciplinate dall'articolo 817
  • L'azienda e l'eredità, che costituiscono complessità giuridiche differenti rispetto alle sole pluralità di cose mobili

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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